Dal 9 gennaio 2004 sono entrate in vigore le " Disposizioni per
favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici",
la "legge Stanca", per rendere obbligatoria l'accessibilità dei
siti web pubblici e di pubblica utilità (il testo di legge completo è all'indirizzo http://www.leggestanca.it).
Qui di seguito riportiamo le valutazioni sulla legge di alcuni esperti che lavorano
nel settore e di esponenti del mondo dell'associazionismo.
Quali sono i punti principali
che la legge solleva e mette in campo?
Giorgio Sommi - ASPHI, Associazione per lo Sviluppo
di Progetti Informatici per gli Handicappati: Oltre
a ribadire e a dare vigore di legge al concetto che
l'accesso all'informazione è un
diritto per tutti, in particolare per le persone disabili,
l'obiettivo del provvedimento non è stato
limitato ai siti Internet. Si applica infatti alla
generalità dei servizi forniti attraverso strumenti
informatici e telematici e include gli strumenti didattici
e formativi da fornire alle scuole su supporto digitale.
La portata e le implicazioni della legge sono quindi
più ampie e si rivolgono a una materia ancor
più in divenire di quanto collegato alla sola
tecnologia, linguaggi e paradigmi concettuali di Internet,
anche se questa è in questo momento la parte
più visibile, e più emersa, del problema
dell'accessibilità.
Nicola Rabbi, Centro Documentazione Handicap: L'elemento
di maggiore rilievo è il fatto che le amministrazioni
pubbliche non potranno stipulare contratti per la realizzazione
o la modifica di siti Internet, se gli stessi non rispetteranno
i requisiti di accessibilità.
Sabato De Rosa, Istituto dei ciechi Francesco
Cavazza: Bisogna dire che la legge è ancora
da vedere nella sua concretezza, nel senso che devono
ancora essere emanati tutti i decreti attuativi.
Ritengo comunque che, più che la legge, valga
la cultura che si sta diffondendo. Adesso si parla
molto di accessibilità dei siti internet,
e credo che sarà questo tam tam a portare
a una diffusione della sensibilità e all'adeguamento
dei siti web. Tengo ad aprire una parentesi sull'articolo
5 della legge, che estende la norma al materiale
formativo e didattico utilizzato nelle scuole di
ogni ordine e grado. L'articolo dice che "le
convenzioni stipulate tra il Ministero dell'istruzione,
dell'università e della ricerca e le associazioni
di editori per la fornitura di libri alle biblioteche
scolastiche prevedono sempre la fornitura di copie
su supporto digitale degli strumenti didattici fondamentali,
accessibili agli alunni disabili e agli insegnanti
di sostegno, nell'ambito delle disponibilità di
bilancio". Ecco, si parla molto di internet,
ma dell'accessibilità a enciclopedie e libri
nessuno sembra accorgersene. Anzi, rispetto a qualche
anno fa l'attenzione è addirittura diminuita.
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Che cosa comporta concretamente
questa legge?
Giorgio Sommi - ASPHI, Associazione per lo Sviluppo
di Progetti Informatici per gli Handicappati: Tutti
i servizi informatici e telematici, forniti da soggetti
erogatori che la legge specifica nell'art.3,
e che sono caratterizzati dall'avere una valenza
pubblica, debbono soddisfare i requisiti di accessibilità indicati
dalla legge nell'art.11. In particolare questi
requisiti sono descritti in un documento che è disponibile
al momento come studio, in attesa di essere emesso
come decreto del Ministro per l'innovazione e
le tecnologie. In questo documento il soddisfacimento
dei requisiti è articolato su due passi di valutazione
dell'accessibilità. Una verifica "tecnica" accerta
la rispondenza dei contenuti e della modalità di
fornitura del servizio su determinati aspetti (al momento
22) di carattere tecnico. Il superamento della verifica
tecnica dà diritto al livello minimo di accessibilità attestabile
con un logo da associare al servizio. Livelli superiori
della qualità dell'accessibilità e
diritto a fregiarsi di tre ulteriori livelli di logo
sono associati a un secondo passo di valutazione che è la
verifica "soggettiva". Questa verifica è fatta
attraverso l'intervento dei destinatari del servizio,
anche disabili, sulla base di considerazioni empiriche.
I soggetti di cui all'articolo 3 della legge
che intendono utilizzare il logo sui siti e sui servizi
forniti, provvedono autonomamente a valutare l'accessibilità sulla
base delle regole tecniche definite con il decreto
del Ministro per l'innovazione e le tecnologie.
I soggetti privati possono anch'essi richiedere
una verifica dell'accessibilità al fine di fregiarsi
di un logo. In questo caso devono rivolgersi a valutatori
indipendenti, l'elenco dei quali è gestito
e mantenuto dal Centro nazionale per l'informatica
nella pubblica amministrazione (Cnipa), e ottenere
da questi, a pagamento, un attestato. Gli attestati
di accessibilità, e quindi i loghi, hanno validità 12
mesi, dopo di che devono essere rinnovati. La Presidenza
del Consiglio dei ministri - Dipartimento per l'innovazione
e le tecnologie, avvalendosi del Cnipa, verifica il
mantenimento dei requisiti di accessibilità dei
siti e dei servizi forniti.
Nicola Rabbi, Centro Documentazione Handicap: La "legge
Stanca", che è una delle prime normative
al mondo in materia di accessibilità delle risorse
informatiche e dei servizi della pubblica amministrazione, è stata
criticata da alcune associazioni di disabili per il
fatto che l'accessibilità di un sito viene valutata
solo in base a delle regole tecniche, mentre la verifica
degli utenti (validazione umana) non è obbligatoria.
Sabato De Rosa, Istituto dei ciechi Francesco
Cavazza: purtroppo per quanto riguarda la legge
non sono molto ottimista. Non prevede infatti serie
sanzioni per chi non si attiene alle normative sull'accessibilità.
Anche sotto l'aspetto giuridico la legge Stanca è abbastanza
morbida: non è chiaro chi dovrà attuarla.
La pubblica amministrazione che ha già un
contratto in essere con un service sterno che cosa
deve fare? E chi sviluppa internamente i suoi siti?
In più la legge vincola solo la pubblica amministrazione,
ma tutti quei servizi pubblici in concessione ai
privati?
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Viene effettivamente applicata
la legge Stanca, ci sono gli strumenti per applicarla?
Giorgio Sommi - ASPHI, Associazione per lo Sviluppo
di Progetti Informatici per gli Handicappati: Soprattutto
da parte di chi appartiene ai soggetti erogatori, quelli
cioè ai quali fanno capo servizi di carattere
pubblico, si è manifestata, una notevole attenzione
alla legge. Questo non vuol dire che la legge sia effettivamente
applicata, per vari motivi. Prima di tutto occorre
dire che l'attenzione si è concentrata principalmente
sui siti Internet. Sugli altri aspetti presi in considerazione
dalla legge, la materia è ancora oggetto di
studio e gli strumenti sono meno disponibili. In secondo
luogo va tenuto presente che il decreto del Ministro
per l'innovazione e le tecnologie, previsto dall'articolo
11 e disponibile come studio, non è ancora stato
ufficialmente promulgato. Inoltre, e questo vale soprattutto
per i soggetti privati, l'elenco dei valutatori
non è stato ancora istituito presso il Cnipa.
Strumenti per applicare la legge, primariamente sotto
l'aspetto dell'accessibilità dei siti Internet,
possono essere considerati le linee guida previste
con l'articolo 11 della legge, che fanno riferimento
a norme internazionali già esistenti, e i programmi
di valutazione automatica che applicano queste linee
guida. Tali strumenti, indubbiamente necessari, non
sono però sufficienti. Devono essere accompagnati
da capacità critica da parte di chi li usa.
Soddisfare i requisiti tecnici non significa garantire
sempre ed automaticamente l'accessibilità.
Come pure si possono avere siti di fatto accessibili
che tuttavia non soddisfano completamente i requisiti.
Per quanto riguarda la verifica soggettiva occorre
dire che giustamente la legge ha spostato in quest'area
ciò che è meno facilmente quantificabile
e misurabile. Tuttavia la natura "soggettiva" (quindi "empirica" come
indicato nel regolamento di attuazione) della valutazione
richiede qualche attenzione. Da un lato si propone
correttamente di prendere in considerazione sensibilità e
background dei destinatari. Dall'altro rischia
un ventaglio troppo vasto di giudizi di merito se non
sussiste un nucleo minimo di sintonia fra i valutatori
nel porsi di fronte al compito della valutazione.
Sabato De Rosa, Istituto dei ciechi Francesco
Cavazza: Credo che più che la legge,
che mi sembra alquanto debole, i siti si adegueranno
lentamente alle norme dell'accessibilità per
un esigenza concreta, che parte direttamente dai
fruitori, da chi naviga e incontra le barriere.
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Qual è lo scenario
che si prospetta ora in Italia rispetto all'accessibilità dei
siti internet?
Giorgio Sommi - ASPHI, Associazione per lo Sviluppo
di Progetti Informatici per gli Handicappati: Come
detto in precedenza, da parte soprattutto degli enti
definiti come soggetti erogatori e chiamati a rispettare
la legge, l'attenzione a quanto la legge dispone è,
in questo momento, significativa. Il primo problema è quello
di decidere come organizzarsi per conseguire l'accessibilità dei
propri siti. Per come si sono evolute le cose l'assoluta
maggioranza di questi soggetti si trova nella situazione
di dovere intervenire su siti già esistenti
da adeguare alle norme di accessibilità. Costruire
ex novo siti accessibili è una soluzione che
garantirebbe un migliore conseguimento della accessibilità a
costi relativamente minori, ma pochi si trovano nella
condizione di poterlo fare senza azzerare investimenti
precedentemente fatti.
Il provvedimento che è opportuno che tutti i
soggetti adottino subito è quello di costruire
al loro interno una cultura della accessibilità,
informando e sensibilizzando il personale interessato
al "perché" e al "come" si
debbono costruire siti accessibili. Raggiungere e mantenere
la accessibilità non è infatti un compito
da affidare esclusivamente ai codificatori delle pagine
del sito, ma a tutti coloro che contribuiscono alla
formazione dei contenuti. Per quanto riguarda l'entrata
in vigore della legge, questa sarà effettiva
quando sarà emesso il decreto di cui all'articolo
11 della legge stessa. Relativamente al regolamento
di attuazione, previsto dalla legge nel suo articolo
10, e già emesso, si è in attesa di conoscere
l'elenco dei valutatori di cui all'articolo 3 del regolamento
stesso, assieme alle indicazioni sui costi legati all'utilizzo
dei valutatori, che devono essere basati su indicazioni
del Cnipa. Poiché i soggetti pubblici possono
valutare autonomamente la propria accessibilità e
comunicarla al Cnipa, questo potrà essere fatto
solo dopo l'emissione del decreto di cui all'articolo
11 della legge, anche se lo studio già pubblicato
dal Cnipa consente di prepararsi a farlo. Per i soggetti
privati non esiste altra scelta che quella di rivolgersi
a valutatori esterni, quindi dovranno attendere sia
l'entrata in vigore del decreto che il completamento
degli adempimenti del regolamento di attuazione. Il
successo della legge dipenderà dalla rapidità e
efficacia con cui i soggetti pubblici si adegueranno
e dalla visibilità e accoglienza che verranno
date alle "best practices" in materia di
siti accessibili. Il passaggio dei soggetti privati
in modo significativo al rispetto della accessibilità non
potrà che essere determinato da un forte movimento
di opinione pubblica in favore di questi temi.
Nicola Rabbi, Centro Documentazione Handicap: Vorrei
spostare l'attenzione su un altro aspetto. Molti, anche
fra chi di queste cose si occupa, ignorano che una
delle barriere più diffuse è rappresentata
dalla difficoltà dei contenuti veicolati da
internet, che sono indecifrabili da parte di persone
che hanno un deficit cognitivo (ma sono difficili da
interpretare anche per gli anziani o per gli immigrati
che non conoscono bene la nostra lingua). Ci troviamo
di fronte a un mezzo di comunicazione nuovo, che come
tale possiede alcune regole da imparare. Se questa
difficoltà è concreta e occorre una certa
abitudine nell'uso degli ipertesti (come s'impara a
guidare una macchina, così si deve imparare
a navigare in un ipertesto come è di fatto un
sito web), chi ne fa il progetto dovrebbe avere l'accortezza
di essere semplice e chiaro nella disposizione degli
elementi che compongono la pagina web. Un lettore dovrebbe
sempre sapere in che punto si trova nel sito, come
può tornare alla pagina di partenza e come può trovare
le informazioni che cerca nel modo più immediato.
Anche per quanto riguarda la scrittura valgono le regole
della semplicità e della brevità. Costruendo
un sito in questo modo, si fa un servizio a tutti,
lo ripeto, non solo alle persone con deficit cognitivo.
Una rara iniziativa che va in questo senso è rappresentata
da "Dueparole", prima rivista (ideata da
Tullio De Mauro) e poi sito (www.dueparole.it) che
con un linguaggio elementare e comprensibile a una
larga maggioranza di cittadini, informa sui principali
fatti italiani e internazionali.
Sabato De Rosa, Istituto dei ciechi Francesco
Cavazza: c'è da dire che l'attenzione
verso il problema, rispetto a qualche anno fa, è decisamente
cresciuta. Oggi si ne parla molto di web e accessibilità.
C'è però ancora molta confusione su
come affrontare il problema: c'è chi vede
ancora la soluzione con versioni diverse dello stesso
sito, chi rende accessibile solo l'home page...E'
difficile che chi ha già un sito fatto e finito
investa per rifarlo e renderlo accessibile. Pensiamo
che perfino un sito come quello delle Ferrovie dello
Stato non è ancora del tutto accessibile in
tutte le sue parti.
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Qual è la sua valutazione sulla nuova legge?
Giorgio Sommi - ASPHI, Associazione per lo Sviluppo
di Progetti Informatici per gli Handicappati: Il
merito principale della legge è quello di
aver riconosciuto i diritti all'informazione
con i fatti (un obbligo che si è tenuti ad
osservare) più che con le parole (una "raccomandazione" suggerita
e la cui attuazione è lasciata alla buona
volontà). I diritti non sono solo quelli delle
persone disabili ma di tutte le categorie più svantaggiate
e in questo senso la legge è un passo importante
verso il recupero del cosiddetto "divario digitale".
Altri aspetti positivi della legge sono quelli, già indicati,
di non avere limitato il campo di applicazione ai
soli siti Internet e di aver separato gli aspetti
più quantificabili dell'accessibilità da
quelli più di qualità che di quantità,
distinguendo fra verifica tecnica e verifica soggettiva.
In modo non del tutto strano anche gli aspetti più critici
della legge, come i suoi vantaggi, sono legati all'essere
un obbligo. In questo caso si tratta del rischio
di venire imposta, e subita, in modo acritico, come
un "regolamento". Come ho già detto,
rispondendo a un forum su questo stesso tema su questo
stesso sito, ottemperare a un regolamento fa privilegiare
la forma rispetto alla sostanza, muta il rapporto,
fra chi applica la legge e chi la fa applicare, da
una libera, convinta adesione di chi si sente di
condividere un obiettivo sociale comune a una interazione
burocratica fra chi "possiede" le regole
e chi "deve" rispettarle. Un altro rischio
insito nella legge è legato al fatto di dovere
insieme seguire una materia in continua estensione
e divenire, e fornire per essa regole il più possibilmente
complete e inequivocabili. Occorre riuscire a fare
questo perché il divario fra norme e realtà non
faccia morire lo spirito della legge e pregiudichi
così la sua applicazione.
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