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titolo WEB E ACCESSIBILITA'


LA LEGGE STANCA

Dal 9 gennaio 2004 sono entrate in vigore le " Disposizioni per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici", la "legge Stanca", per rendere obbligatoria l'accessibilità dei siti web pubblici e di pubblica utilità (il testo di legge completo è all'indirizzo http://www.leggestanca.it).
Qui di seguito riportiamo le valutazioni sulla legge di alcuni esperti che lavorano nel settore e di esponenti del mondo dell'associazionismo.

Quali sono i punti principali che la legge solleva e mette in campo?

Che cosa comporta concretamente questa legge?

Viene effettivamente applicata la legge Stanca, ci sono gli strumenti per applicarla?

Qual è lo scenario che si prospetta ora in Italia rispetto all'accessibilità dei siti internet?

Qual è la sua valutazione sulla nuova legge?

 


Quali sono i punti principali che la legge solleva e mette in campo?

Giorgio Sommi - ASPHI, Associazione per lo Sviluppo di Progetti Informatici per gli Handicappati: Oltre a ribadire e a dare vigore di legge al concetto che l'accesso all'informazione è un diritto per tutti, in particolare per le persone disabili, l'obiettivo del provvedimento non è stato limitato ai siti Internet. Si applica infatti alla generalità dei servizi forniti attraverso strumenti informatici e telematici e include gli strumenti didattici e formativi da fornire alle scuole su supporto digitale. La portata e le implicazioni della legge sono quindi più ampie e si rivolgono a una materia ancor più in divenire di quanto collegato alla sola tecnologia, linguaggi e paradigmi concettuali di Internet, anche se questa è in questo momento la parte più visibile, e più emersa, del problema dell'accessibilità.

Nicola Rabbi, Centro Documentazione Handicap: L'elemento di maggiore rilievo è il fatto che le amministrazioni pubbliche non potranno stipulare contratti per la realizzazione o la modifica di siti Internet, se gli stessi non rispetteranno i requisiti di accessibilità.

Sabato De Rosa, Istituto dei ciechi Francesco Cavazza: Bisogna dire che la legge è ancora da vedere nella sua concretezza, nel senso che devono ancora essere emanati tutti i decreti attuativi. Ritengo comunque che, più che la legge, valga la cultura che si sta diffondendo. Adesso si parla molto di accessibilità dei siti internet, e credo che sarà questo tam tam a portare a una diffusione della sensibilità e all'adeguamento dei siti web. Tengo ad aprire una parentesi sull'articolo 5 della legge, che estende la norma al materiale formativo e didattico utilizzato nelle scuole di ogni ordine e grado. L'articolo dice che "le convenzioni stipulate tra il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e le associazioni di editori per la fornitura di libri alle biblioteche scolastiche prevedono sempre la fornitura di copie su supporto digitale degli strumenti didattici fondamentali, accessibili agli alunni disabili e agli insegnanti di sostegno, nell'ambito delle disponibilità di bilancio". Ecco, si parla molto di internet, ma dell'accessibilità a enciclopedie e libri nessuno sembra accorgersene. Anzi, rispetto a qualche anno fa l'attenzione è addirittura diminuita.

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Che cosa comporta concretamente questa legge?

Giorgio Sommi - ASPHI, Associazione per lo Sviluppo di Progetti Informatici per gli Handicappati: Tutti i servizi informatici e telematici, forniti da soggetti erogatori che la legge specifica nell'art.3, e che sono caratterizzati dall'avere una valenza pubblica, debbono soddisfare i requisiti di accessibilità indicati dalla legge nell'art.11. In particolare questi requisiti sono descritti in un documento che è disponibile al momento come studio, in attesa di essere emesso come decreto del Ministro per l'innovazione e le tecnologie. In questo documento il soddisfacimento dei requisiti è articolato su due passi di valutazione dell'accessibilità. Una verifica "tecnica" accerta la rispondenza dei contenuti e della modalità di fornitura del servizio su determinati aspetti (al momento 22) di carattere tecnico. Il superamento della verifica tecnica dà diritto al livello minimo di accessibilità attestabile con un logo da associare al servizio. Livelli superiori della qualità dell'accessibilità e diritto a fregiarsi di tre ulteriori livelli di logo sono associati a un secondo passo di valutazione che è la verifica "soggettiva". Questa verifica è fatta attraverso l'intervento dei destinatari del servizio, anche disabili, sulla base di considerazioni empiriche. I soggetti di cui all'articolo 3 della legge che intendono utilizzare il logo sui siti e sui servizi forniti, provvedono autonomamente a valutare l'accessibilità sulla base delle regole tecniche definite con il decreto del Ministro per l'innovazione e le tecnologie. I soggetti privati possono anch'essi richiedere una verifica dell'accessibilità al fine di fregiarsi di un logo. In questo caso devono rivolgersi a valutatori indipendenti, l'elenco dei quali è gestito e mantenuto dal Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (Cnipa), e ottenere da questi, a pagamento, un attestato. Gli attestati di accessibilità, e quindi i loghi, hanno validità 12 mesi, dopo di che devono essere rinnovati. La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie, avvalendosi del Cnipa, verifica il mantenimento dei requisiti di accessibilità dei siti e dei servizi forniti.

Nicola Rabbi, Centro Documentazione Handicap: La "legge Stanca", che è una delle prime normative al mondo in materia di accessibilità delle risorse informatiche e dei servizi della pubblica amministrazione, è stata criticata da alcune associazioni di disabili per il fatto che l'accessibilità di un sito viene valutata solo in base a delle regole tecniche, mentre la verifica degli utenti (validazione umana) non è obbligatoria.

Sabato De Rosa, Istituto dei ciechi Francesco Cavazza: purtroppo per quanto riguarda la legge non sono molto ottimista. Non prevede infatti serie sanzioni per chi non si attiene alle normative sull'accessibilità. Anche sotto l'aspetto giuridico la legge Stanca è abbastanza morbida: non è chiaro chi dovrà attuarla. La pubblica amministrazione che ha già un contratto in essere con un service sterno che cosa deve fare? E chi sviluppa internamente i suoi siti? In più la legge vincola solo la pubblica amministrazione, ma tutti quei servizi pubblici in concessione ai privati?

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Viene effettivamente applicata la legge Stanca, ci sono gli strumenti per applicarla?

Giorgio Sommi - ASPHI, Associazione per lo Sviluppo di Progetti Informatici per gli Handicappati: Soprattutto da parte di chi appartiene ai soggetti erogatori, quelli cioè ai quali fanno capo servizi di carattere pubblico, si è manifestata, una notevole attenzione alla legge. Questo non vuol dire che la legge sia effettivamente applicata, per vari motivi. Prima di tutto occorre dire che l'attenzione si è concentrata principalmente sui siti Internet. Sugli altri aspetti presi in considerazione dalla legge, la materia è ancora oggetto di studio e gli strumenti sono meno disponibili. In secondo luogo va tenuto presente che il decreto del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, previsto dall'articolo 11 e disponibile come studio, non è ancora stato ufficialmente promulgato. Inoltre, e questo vale soprattutto per i soggetti privati, l'elenco dei valutatori non è stato ancora istituito presso il Cnipa. Strumenti per applicare la legge, primariamente sotto l'aspetto dell'accessibilità dei siti Internet, possono essere considerati le linee guida previste con l'articolo 11 della legge, che fanno riferimento a norme internazionali già esistenti, e i programmi di valutazione automatica che applicano queste linee guida. Tali strumenti, indubbiamente necessari, non sono però sufficienti. Devono essere accompagnati da capacità critica da parte di chi li usa. Soddisfare i requisiti tecnici non significa garantire sempre ed automaticamente l'accessibilità. Come pure si possono avere siti di fatto accessibili che tuttavia non soddisfano completamente i requisiti. Per quanto riguarda la verifica soggettiva occorre dire che giustamente la legge ha spostato in quest'area ciò che è meno facilmente quantificabile e misurabile. Tuttavia la natura "soggettiva" (quindi "empirica" come indicato nel regolamento di attuazione) della valutazione richiede qualche attenzione. Da un lato si propone correttamente di prendere in considerazione sensibilità e background dei destinatari. Dall'altro rischia un ventaglio troppo vasto di giudizi di merito se non sussiste un nucleo minimo di sintonia fra i valutatori nel porsi di fronte al compito della valutazione.

Sabato De Rosa, Istituto dei ciechi Francesco Cavazza: Credo che più che la legge, che mi sembra alquanto debole, i siti si adegueranno lentamente alle norme dell'accessibilità per un esigenza concreta, che parte direttamente dai fruitori, da chi naviga e incontra le barriere.

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Qual è lo scenario che si prospetta ora in Italia rispetto all'accessibilità dei siti internet?

Giorgio Sommi - ASPHI, Associazione per lo Sviluppo di Progetti Informatici per gli Handicappati: Come detto in precedenza, da parte soprattutto degli enti definiti come soggetti erogatori e chiamati a rispettare la legge, l'attenzione a quanto la legge dispone è, in questo momento, significativa. Il primo problema è quello di decidere come organizzarsi per conseguire l'accessibilità dei propri siti. Per come si sono evolute le cose l'assoluta maggioranza di questi soggetti si trova nella situazione di dovere intervenire su siti già esistenti da adeguare alle norme di accessibilità. Costruire ex novo siti accessibili è una soluzione che garantirebbe un migliore conseguimento della accessibilità a costi relativamente minori, ma pochi si trovano nella condizione di poterlo fare senza azzerare investimenti precedentemente fatti.
Il provvedimento che è opportuno che tutti i soggetti adottino subito è quello di costruire al loro interno una cultura della accessibilità, informando e sensibilizzando il personale interessato al "perché" e al "come" si debbono costruire siti accessibili. Raggiungere e mantenere la accessibilità non è infatti un compito da affidare esclusivamente ai codificatori delle pagine del sito, ma a tutti coloro che contribuiscono alla formazione dei contenuti. Per quanto riguarda l'entrata in vigore della legge, questa sarà effettiva quando sarà emesso il decreto di cui all'articolo 11 della legge stessa. Relativamente al regolamento di attuazione, previsto dalla legge nel suo articolo 10, e già emesso, si è in attesa di conoscere l'elenco dei valutatori di cui all'articolo 3 del regolamento stesso, assieme alle indicazioni sui costi legati all'utilizzo dei valutatori, che devono essere basati su indicazioni del Cnipa. Poiché i soggetti pubblici possono valutare autonomamente la propria accessibilità e comunicarla al Cnipa, questo potrà essere fatto solo dopo l'emissione del decreto di cui all'articolo 11 della legge, anche se lo studio già pubblicato dal Cnipa consente di prepararsi a farlo. Per i soggetti privati non esiste altra scelta che quella di rivolgersi a valutatori esterni, quindi dovranno attendere sia l'entrata in vigore del decreto che il completamento degli adempimenti del regolamento di attuazione. Il successo della legge dipenderà dalla rapidità e efficacia con cui i soggetti pubblici si adegueranno e dalla visibilità e accoglienza che verranno date alle "best practices" in materia di siti accessibili. Il passaggio dei soggetti privati in modo significativo al rispetto della accessibilità non potrà che essere determinato da un forte movimento di opinione pubblica in favore di questi temi.

Nicola Rabbi, Centro Documentazione Handicap: Vorrei spostare l'attenzione su un altro aspetto. Molti, anche fra chi di queste cose si occupa, ignorano che una delle barriere più diffuse è rappresentata dalla difficoltà dei contenuti veicolati da internet, che sono indecifrabili da parte di persone che hanno un deficit cognitivo (ma sono difficili da interpretare anche per gli anziani o per gli immigrati che non conoscono bene la nostra lingua). Ci troviamo di fronte a un mezzo di comunicazione nuovo, che come tale possiede alcune regole da imparare. Se questa difficoltà è concreta e occorre una certa abitudine nell'uso degli ipertesti (come s'impara a guidare una macchina, così si deve imparare a navigare in un ipertesto come è di fatto un sito web), chi ne fa il progetto dovrebbe avere l'accortezza di essere semplice e chiaro nella disposizione degli elementi che compongono la pagina web. Un lettore dovrebbe sempre sapere in che punto si trova nel sito, come può tornare alla pagina di partenza e come può trovare le informazioni che cerca nel modo più immediato. Anche per quanto riguarda la scrittura valgono le regole della semplicità e della brevità. Costruendo un sito in questo modo, si fa un servizio a tutti, lo ripeto, non solo alle persone con deficit cognitivo. Una rara iniziativa che va in questo senso è rappresentata da "Dueparole", prima rivista (ideata da Tullio De Mauro) e poi sito (www.dueparole.it) che con un linguaggio elementare e comprensibile a una larga maggioranza di cittadini, informa sui principali fatti italiani e internazionali.

Sabato De Rosa, Istituto dei ciechi Francesco Cavazza: c'è da dire che l'attenzione verso il problema, rispetto a qualche anno fa, è decisamente cresciuta. Oggi si ne parla molto di web e accessibilità. C'è però ancora molta confusione su come affrontare il problema: c'è chi vede ancora la soluzione con versioni diverse dello stesso sito, chi rende accessibile solo l'home page...E' difficile che chi ha già un sito fatto e finito investa per rifarlo e renderlo accessibile. Pensiamo che perfino un sito come quello delle Ferrovie dello Stato non è ancora del tutto accessibile in tutte le sue parti.

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Qual è la sua valutazione sulla nuova legge?

Giorgio Sommi - ASPHI, Associazione per lo Sviluppo di Progetti Informatici per gli Handicappati: Il merito principale della legge è quello di aver riconosciuto i diritti all'informazione con i fatti (un obbligo che si è tenuti ad osservare) più che con le parole (una "raccomandazione" suggerita e la cui attuazione è lasciata alla buona volontà). I diritti non sono solo quelli delle persone disabili ma di tutte le categorie più svantaggiate e in questo senso la legge è un passo importante verso il recupero del cosiddetto "divario digitale". Altri aspetti positivi della legge sono quelli, già indicati, di non avere limitato il campo di applicazione ai soli siti Internet e di aver separato gli aspetti più quantificabili dell'accessibilità da quelli più di qualità che di quantità, distinguendo fra verifica tecnica e verifica soggettiva. In modo non del tutto strano anche gli aspetti più critici della legge, come i suoi vantaggi, sono legati all'essere un obbligo. In questo caso si tratta del rischio di venire imposta, e subita, in modo acritico, come un "regolamento". Come ho già detto, rispondendo a un forum su questo stesso tema su questo stesso sito, ottemperare a un regolamento fa privilegiare la forma rispetto alla sostanza, muta il rapporto, fra chi applica la legge e chi la fa applicare, da una libera, convinta adesione di chi si sente di condividere un obiettivo sociale comune a una interazione burocratica fra chi "possiede" le regole e chi "deve" rispettarle. Un altro rischio insito nella legge è legato al fatto di dovere insieme seguire una materia in continua estensione e divenire, e fornire per essa regole il più possibilmente complete e inequivocabili. Occorre riuscire a fare questo perché il divario fra norme e realtà non faccia morire lo spirito della legge e pregiudichi così la sua applicazione.

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