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art. 1La RAI, nell'ambito degli spazi che annualmente dedica alle campagne di pubbliche raccolte di fondi, si riserva di valutare - in linea con quanto previsto al punto g) del Documento di indirizzo sul pluralismo nel servizio pubblico radiotelevisivo, approvato dalla Commissione Parlamentare per l'Indirizzo Generale e la Vigilanza sui Servizi Radiotelevisivi il 13 febbraio 1997 e sulla base anche della congruità alla propria linea editoriale dei temi proposti - le richieste ad essa avanzate e potrà avvalersi, nella valutazione dei singoli temi, della consulenza di noti esperti di settore. La RAI cura l'aspetto editoriale di ogni iniziativa. La RAI informerà annualmente la Commissione Parlamentare per l'Indirizzo Generale e la Vigilanza sui Servizi Radiotelevisivi sulle iniziative realizzate in conformità alle presenti Norme. art. 2Le richieste di trasmissioni con pubbliche raccolte di fondi - corredate della documentazione di cui ai successivi artt. 3 e 4 di dichiarazioni di responsabilitą, in relazione agli obblighi previsti agli artt. 4,5.6, 7 e 8 - dovranno essere inoltrate nel bimestre marzo/aprile e nel bimestre settembre/ottobre, fatte salve le fattispecie di partnership diretta o indiretta, tra la Rai e le associaioni richiedenti, a: Dott. Carlo Romeo - Direzione Generale Rai art. 3Le associazioni dovranno esibire:
art. 4L'associazione e' l'unica responsabile della raccolta e della gestione dei fondi e dovrà esibire la documentazione comprovante che gli strumenti utilizzati per la raccolta stessa (numero verde, c/c postale e/o bancario, ecc.) si riferiscono a una specifica causale di versamento e non possono essere confusi con altre iniziative. art. 5L'associazione non può porre in essere campagne pubblicitarie e di comunicazione tali da indurre i cittadini a confondere l'iniziativa approvata dalla RAI con altre campagne promosse dall'associazione medesima. art. 6L'associazione dovrà indicare la data prevista della conclusione della raccolta fondi e si dovrà impegnare a pubblicare - entro tre mesi da tale data e dandone comunicazione alla RAI - idoneo rendiconto dell'iniziativa e la destinazione del ricavato, mediante quotidiani o periodici a diffusione nazionale, commercializzati in edicola. Non e' ammessa la pubblicazione su pagine di cronaca locale, anche se facenti parte di testate a diffusione nazionale. art. 7In caso di pubbliche raccolte di fondi correlate ad aste e iniziative similari, le associazioni dovranno attestare la disponibilità e la provenienza legittima dei beni e servizi offerti, nonché l'ammontare del valore dei beni e servizi stessi. I partecipanti a trasmissioni con giochi a premi potranno attribuire, in tutto o in parte, le proprie vincite ad associazioni da essi indicate, a condizione che le stesse esibiscano la documentazione comprovante la mancanza di scopi di lucro nelle finalità perseguite e, nel caso di precedenti pubbliche raccolte di fondi autorizzate dalla RAI, il rispetto delle presenti Norme, con particolare riferimento all'art. 6. art. 8L'associazione proponente dovrà dichiarare alla RAI di non avere direttamente o indirettamente finalità commerciali e che la stessa iniziativa proposta non e' collegata direttamente o indirettamente a finalità commerciali. art. 9Ogni iniziativa dovrà attenersi alla normativa vigente e alle disposizioni aziendali in materia di comunicazione radiotelevisiva. art. 10Le Norme qui previste si applicano alle organizzazioni che costituiscono emanazione diretta dello Stato Italiano e/o di organismi sovranazionali (ad esempio ONU) solo in quanto compatibili. CAMPAGNE "RAI
PER IL SOCIALE"
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