
TRASMISSIONI CON PUBBLICHE RACCOLTE DI FONDI
art. 1
La RAI, nell'ambito degli spazi che annualmente dedica alle campagne di pubbliche raccolte di fondi, si riserva di valutare - in linea con quanto previsto al punto g) del Documento di indirizzo sul pluralismo nel servizio pubblico radiotelevisivo, approvato dalla Commissione Parlamentare per l'Indirizzo Generale e la Vigilanza sui Servizi Radiotelevisivi il 13 febbraio 1997 e sulla base anche della congruità alla propria linea editoriale dei temi proposti - le richieste ad essa avanzate e potrà avvalersi, nella valutazione dei singoli temi, della consulenza di noti esperti di settore. La RAI cura l'aspetto editoriale di ogni iniziativa. La RAI informerà annualmente la Commissione Parlamentare per l'Indirizzo Generale e la Vigilanza sui Servizi Radiotelevisivi sulle iniziative realizzate in conformità alle presenti Norme.
art. 2
Le richieste di trasmissioni con pubbliche raccolte di fondi - corredate della documentazione di cui ai successivi artt. 3 e 4 e di dichiarazioni di responsabilità, in relazione agli obblighi previsti agli artt. 4, 5, 6, 7 e 8 - dovranno essere inoltrate nel bimestre marzo /aprile e nel bimestre settembre/ottobre a:
RAI Radiotelevisione Italiana
Direzione Comunicazione Relazioni Esterne e Istituzionali
Segretariato Sociale
Viale Mazzini, 14
00195 - ROMA
La Rai provvederà a comunicare l'esito delle richieste presentate.
Emergenze di carattere particolare e di grande rilevanza nazionale e sociale potranno sostituire campagne già pianificate.
art. 3
Le associazioni dovranno esibire:
- l'atto costitutivo e il relativo statuto
comprovanti la mancanza di finalità di lucro negli scopi perseguiti;
- il bilancio ovvero altro idoneo documento contabile
statutariamente previsto, relativo almeno all'esercizio
sociale dell'anno precedente e dal quale risulti, con
specifica evidenza, la consistenza e
la gestione delle risorse afferenti all'attività di assistenza,
beneficenza e altre similari, pubblicato su quotidiani o periodici a
diffusione nazionale, commercializzati in edicola. Non e' ammessa la
pubblicazione su pagine di cronaca locale, anche se facenti parte di
testate a diffusione nazionale;
- copia della documentazione comprovante - nel
caso di precedenti manifestazioni approvate dalla RAI
- la puntuale osservanza delle
Norme qui previste con particolare riferimento all'art.
6, pena la decadenza dalla possibilità di accedere agli spazi
di cui alle presenti Disposizioni, per le manifestazioni approvate dalla
RAI successivamente all'entrata in vigore delle stesse.
art. 4
L'associazione e' l'unica responsabile della raccolta e della gestione dei fondi e dovrà esibire la documentazione comprovante che gli strumenti utilizzati per la raccolta stessa (numero verde, c/c postale e/o bancario, ecc.) si riferiscono a una specifica causale di versamento e non possono essere confusi con altre iniziative.
L'associazione non potrà destinare il ricavato raccolto per finanziare altri organismi o sostenere altre campagne sociali anche se attinenti alle finalità perseguite.
art. 5
L'associazione non può porre in essere campagne pubblicitarie e di comunicazione tali da indurre i cittadini a confondere l'iniziativa approvata dalla RAI con altre campagne promosse dall'associazione medesima.
art. 6
L'associazione dovrà indicare la data prevista della conclusione della raccolta fondi e si dovrà impegnare a pubblicare - entro tre mesi da tale data e dandone comunicazione alla RAI - idoneo rendiconto dell'iniziativa e la destinazione del ricavato, mediante quotidiani o periodici a diffusione nazionale, commercializzati in edicola. Non e' ammessa la pubblicazione su pagine di cronaca locale, anche se facenti parte di testate a diffusione nazionale.
art. 7
In caso di pubbliche raccolte di fondi correlate ad aste e iniziative similari, le associazioni dovranno attestare la disponibilità e la provenienza legittima dei beni e servizi offerti, nonché l'ammontare del valore dei beni e servizi stessi. I partecipanti a trasmissioni con giochi a premi potranno attribuire, in tutto o in parte, le proprie vincite ad associazioni da essi indicate, a condizione che le stesse esibiscano la documentazione comprovante la mancanza di scopi di lucro nelle finalità perseguite e, nel caso di precedenti pubbliche raccolte di fondi autorizzate dalla RAI, il rispetto delle presenti Norme, con particolare riferimento all'art. 6.
art. 8
L'associazione proponente dovrà dichiarare alla RAI di non avere direttamente o indirettamente finalità commerciali e che la stessa iniziativa proposta non e' collegata direttamente o indirettamente a finalità commerciali.
art. 9
Ogni iniziativa dovrà attenersi alla normativa vigente e alle disposizioni aziendali in materia di comunicazione radiotelevisiva.
art. 10
Le Norme qui previste si applicano alle organizzazioni che costituiscono emanazione diretta dello Stato Italiano e/o di organismi sovranazionali (ad esempio ONU) solo in quanto compatibili.
CAMPAGNE "RAI
PER IL SOCIALE"
Art. 11
La Rai, al fine di assecondare le esigenze di comunicazione "autopromozionale" provenienti dal mondo del volontariato e delle associazioni, valuterà la possibilità di offrire spazi promozionali gratuiti a finalità sociale (in testa o in coda ai propri spazi pubblicitari) per spot realizzati dalle stesse associazioni.
Art. 12
Le richieste - corredate della documentazione di cui all'art. 3 e di dichiarazioni di responsabilità, in relazione agli obblighi previsti agli artt. 5 e 8 - dovranno essere inoltrate nel bimestre marzo/aprile e nel bimestre settembre/ottobre a:
RAI Radiotelevisione Italiana
Direzione Comunicazione e Relazioni Esterne
Segretariato Sociale
Viale Mazzini, 14
00195 - ROMA
La Rai provvederà a comunicare l'esito delle richieste presentate.
Emergenze di carattere particolare e di grande rilevanza
nazionale e sociale potranno sostituire altre campagne già pianificate.
Art. 13
Gli spot, finalizzati a sensibilizzare l'opinione pubblica nei confronti di tematiche di interesse collettivo, non dovranno avere rilevanza pubblicitaria e non dovranno sollecitare in alcun modo raccolta di fondi, iniziative di commercializzazione e il reclutamento diretto di soci.
Gli spot potranno contenere un numero verde che dovrà essere utilizzato esclusivamente per fornire informazioni sull'attività dell'associazione, pena la decadenza dalla possibilità di accedere agli spazi di cui alle presenti norme.
Art. 14
Ogni iniziativa dovrà attenersi alla normativa vigente e gli spot dovranno essere realizzati secondo le regole in vigore per la comunicazione radiotelevisiva e per la comunicazione pubblicitaria sulle reti della Rai.
INIZIATIVE DI SENSIBILIZZAZIONE
Art. 15
Per iniziative di sensibilizzazione si intendono le proposte provenienti da cittadini, associazioni, istituzioni, ordini professionali ecc. interessati ad ottenere un adeguato risalto all'interno della programmazione su uno specifico evento di carattere sociale, mediante la partecipazione a trasmissioni, collegamenti, ecc.
Tali iniziative dovranno attenersi alla normativa vigente e alle disposizioni aziendali in materia di comunicazione radiotelevisiva.
Per quanto riguarda le iniziative di sensibilizzazione a scopo benefico, esse potranno essere inserite nelle trasmissioni a condizione che rispettino i principi sottesi alle presenti norme e che non contengano strumenti di raccolta diretta di fondi (numeri di c/c postale, c/c bancari).
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