L'Organizzazione Mondiale delle Nazioni Unite (definizione delle regole standard) e l'Unione Europea (art.13 Trattato di Amsterdam) hanno declinato i diritti delle persone con disabiltà e le azioni che gli Stati devono compiere per garantire il rispetto delle condizioni di non discriminazione e pari opportunità, che devono essere poste alla base dei patti di solidarietà sociale fondanti le Comunità stesse.
Anche la Costituzione Italiana sancisce tali principi, e ad essi si è via via ispirata la normativa nazionale in materia di disabilità. Il riferimento legislativo a cui maggiormente le persone con disabilità e chi li rappresenta fanno riferimento in materia di diritti è rappresentato dalla "Legge Quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate" (Legge 5 febbraio 1992 n.104) che si impone come riforma economico-sociale della Repubblica. In realtà la Legge, pur richiamando il diritto all'integrazione sociale, scolastica e lavorativa contro ogni forma di esclusione, in molte sue parti non definisce una condizione di diritto soggettivo quanto piuttosto, prevalentemente, delinea una condizione di interesse legittimo.
La differenza è tra un corpo legislativo che stabilisca con nettezza la certezza del diritto (diritto alla cura, all'assistenza, ecc.) e un corpo legislativo che collega il diritto della persona con disabilità alle concrete possibilità - in genere tale limite è posto in relazione alle risorse economico-finanziarie - a disposizione degli Enti Pubblici.
Tra i diritti soggettivi rientrano le disposizioni riferite all'accesso alle prestazioni previdenziali (pensione di inabilità) e alle provvidenze economiche (indennità di accompagnamento, indennità di frequenza, assegno mensile) a cui la persona con disabilità può accedere solo dopo che la Commissione Medica ha provveduto a certificare lo stato di invalidità civile.
L'attuale sistema di accertamento dell'invalidità (e gli strumenti di valutazione che le Commissioni Mediche utilizzano) è considerato dall'ANFFAS e da altre Associazioni un sistema inadeguato a rappresentare i bisogni della persona con disabilità, sia perchè finalizzato alla valutazione di ciò che manca alla persona (la valutazione viene infatti condotta secondo una logica che punta a risarcire e compensare la persona in relazione alla condizione patologica subita) e non in relazione alle abilità che la persona possiede e a quanto potrebbe fare se adeguatamente aiutata e sostenuto da interventi di abilitazione e di modificazione ambientale, e sia perchè non finalizzato alla definizione del progetto globale di presa in carico. L'attuale sistema di accertamento e certificazione dell'invalidità assume poi ulteriori evoluzioni in relazione all'accertamento dell'handicap e, della condizione di gravità. Quest'ultima certificazione dà l'accesso alla maggior parte delle agevolazioni per la famiglia e delle agevolazioni fiscali.
L' Anffas e altre Associazioni hanno proposto di sostituire gli attuali procedimenti con un sistema alternativo orientato alla valutazione globale dei bisogni della persona e della sua famiglia, utilizzando a tale scopo i criteri adottati e validati dall'OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità): l'ICF (International Classification of Functioning - Classificazione Internazionale del Funzionamento).
Il Codice Civile prevede due diverse forme di intervento da parte del Giudice Tutelare (che agisce su istanza dei parenti o su iniziativa dei servizi sociali del territorio) nei confronti della persona affetta da patologie che pregiudichino la piena coscienza delle proprie azioni: l'interdizione e l'inabilitazione. Entrambe le possibilità collocano la persona in una condizione giuridica di perdita dei diritti civili e politici, tant'è che l'iter si conclude con la nomina di un tutore o di un curatore che, pur rimanendo sotto il controllo del Giudice a cui devono rendicontare il proprio operato, soprattutto in relazione agli aspetti patrimoniali, agisce nell'interesse della persona dichiarata incapace di intendere e volere.
Da tempo è in discussione in Parlamento la Legge che intende introdurre l'amministratore di sostegno, una nuova figura tutelare che potrebbe intervenire solo in relazione ad alcuni aspetti della persona in difficoltà.
Dalla Legge 104/92 in poi, numerosi sono stati i provvedimenti in materia sanitaria e sociale riferiti alle persone con disabilità e alle loro famiglie, o che, nella loro azione rivolta alla generalità dei cittadini, hanno introdotto modifiche e cambiamenti:
la Legge 162/98 ha incentivato la realizzazione di progetti individuali e di progetti per la vita indipendente e interventi di sollievo alla famiglia, la Legge 17/99 ha migliorato le condizioni di accesso all'Università, la Legge 388/00 ha esteso le agevolazioni fiscali per l'acquisto della autovettura e per il pagamento della tassa di circolazione anche ai disabili intellettivi, e ha introdotto il diritto ad un congedo biennale retribuito in favore del genitore che intende assistere il proprio figlio in condizione di gravità, il D.M. 7.05.98 ha definito le modalità per lo svolgimento delle attività di riabilitazione che comprendono non solo gli aspetti sanitari (riabilitazione sanitaria) ma anche quelli sociali (riabilitazione sociale), la Legge 328/00 ha indicato le linee per il riordino degli emolumenti derivanti da invalidità civile, cecità e sordomutismo, la Legge 68/99 ha interamente riformato l'inserimento lavorativo, il Decreto Legislativo 130/2000 ha stabilito che il reddito da considerare per l'eventuale concorso alle spese dei servizi sociali è quello della persona con disabilità e non quello della sua famiglia, e infine, con il DPCM 29.11.2001, lo Stato ha stabilito i livelli essenziali di assistenza da garantire per l'intero territorio nazionale.