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FAQ SuperAbile


TEMI:


TEMA: LAVORO

Qual è la procedura per ottenere permessi lavorativi nel settore pubblico da parte di lavoratori disabili o lavoratori che assistono persone disabili?

Risposta:

La condizione primaria per poter accedere ai benefici dell'art. 33 è che la persona con disabilità sia riconosciuta in situazione di gravità in base alla Legge 104/92 art.3 comma3

Il lavoratore del settore pubblico deve rivolgersi al proprio ufficio "Amministrazione del personale", consegnare la certificazione relativa al riconoscimento della situazione di gravità e la seguente documentazione:

- comunicazione dei giorni di congedo, o delle ore di permesso;

- autocertificazione dalla quale risulti che il lavoratore sia l'unico componente della famiglia, che assiste con continuità ed in via esclusiva il familiare disabile;

- nel caso di assistenza a più familiari disabili gravi, auto-dichiarazione attestante che non vi siano altri familiari in grado di prestare la medesima assistenza;

- dichiarazione che sostituisce la certificazione (autocertificazione), da rinnovare annualmente, circa l'esistenza in vita del familiare disabile per l'assistenza del quale sono stati concessi i previsti benefici;

- dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, da rinnovare annualmente, che da parte della A.S.L. non si è proceduto a rettifica o non è stato modificato il giudizio sulla gravità dell'handicap.

- certificato di nascita del bambino disabile, se di età inferiore ai tre anni;

- se il richiedente è coniuge della persona disabile, dichiarazione dell'altro coniuge dalla quale risulti che lo stesso rinuncia ad avvalersi del medesimo diritto. Il richiedente deve inoltre presentare entro dieci giorni una dichiarazione del datore di lavoro del coniuge da cui risulti l'avvenuta rinuncia;

- se il richiedente è genitore o altro parente adottivo o affidatario della persona disabile copia del provvedimento di adozione o di affidamento e altra certificazione da cui risulti che la persona disabile è effettivamente entrata nella famiglia di adozione o di affidamento.

ATTENZIONE: è possibile che l'ufficio del personale non richieda necessariamente tutta la documentazione sopra citata, fatto salvo che per il certificato relativo al riconoscimento della situazione di gravità.

Ha diritto ai tre giorni di permesso mensili un genitore di una persona disabile anche se il coniuge non lavora?

Risposta:

E' possibile solo per le persone che sono assicurate dall'Inps, infatti la circolare 138/01 dell'INPS, ha stabilito che i seguenti casi ne possono fare richiesta:

  • in caso di figlio maggiorenne convivente con il genitore richiedente, è possibile usufruire dei permessi anche se l'altro genitore non lavora, oppure siano presenti nella famiglia altri soggetti non lavoratori in grado di prestare assistenza alla persona disabile;
  • in caso di figlio disabile maggiorenne non convivente con il richiedente, è necessario che ricorrano i requisiti della continuità ed esclusività dell'assistenza. In particolare, per quanto attiene all'esclusività, non sono concedibili i permessi se nel nucleo familiare della persona disabile, sono presenti altri soggetti (compreso l'altro genitore), non lavoratori, in grado di prestare assistenza.


Potrei avere informazioni relativamente ai congedi retribuiti di due anni e, in particolare, in merito ai requisiti per poterne usufruire come genitore?

Dal 1° gennaio 2001 alla lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, anche adottivi, o, dopo la loro scomparsa, uno dei fratelli o delle sorelle conviventi con soggetto con handicap in situazione di gravità (art. 3 legge 104/92) accertata da almeno cinque anni spettano alternativamente congedi per la durata massima complessiva di due anni nell'arco della vita lavorativa.

Va precisato che gli interessati devono essere titolari di un rapporto di lavoro dipendente (esclusi i lavoratori a domicilio) e che tale congedo spetta in via alternativa al padre o alla madre, (non può quindi essere utilizzato contemporaneamente).

La situazione di gravità deve essere stata accertata dalla competente Commissione ASL da almeno cinque anni e la persona in situazione di gravità non deve essere ricoverata a tempo pieno presso Istituti specializzati.

Tali congedi spettano al genitore anche quando l'altro genitore non ne abbia diritto (disoccupata/o, casalinga/o, lavoratrice/lavoratore autonomo) e non è necessaria convivenza con il figlio

Se il figlio è maggiorenne, però, è necessario fare una distinzione:

- Se il figlio maggiorenne è convivente con il genitore richiedente tali congedi spettano sia in presenza di un genitore non lavoratore e sia in presenza di altri familiari non lavoratori in grado di prestare assistenza;

- Se il figlio maggiorenne, invece, non è convivente con il genitore richiedente i congedi spettano a condizione che l'assistenza sia prestata in via esclusiva e continuativa. L'esclusività dell'assistenza non è realizzata quando nel nucleo familiare della persona disabile sono presenti familiari (compreso l'altro genitore non lavoratore) maggiorenni non lavoratori in grado di assisterla o che beneficiano di permessi per la stessa; la continuità non è dimostrabile in caso di oggettiva lontananza dall'abitazione del figlio.

Tali congedi spettano anche agli affidatari di persone con handicap per i quali valgono le stesse regole indicate per i genitori.

Si precisa, inoltre che la fruizione di tale beneficio non è compatibile con la fruizione dell'astensione facoltativa, né con i permessi giornalieri di cui all'art. 33 della legge 104 del 1992 (per entrambi i genitori).

Vorrei iscrivermi alle liste per il collocamento mirato. Quale procedura devo seguire? Quali documenti devo presentare?

Le persone con disabilità, disoccupate, che vogliono trovare un lavoro adatto alle proprie capacità lavorative (è questo il concetto di "collocamento mirato" introdotto dalla nuova legge, la 68/99), devono prima di tutto iscriversi alle liste per il collocamento speciale presso l'Ufficio all'impiego del proprio territorio.

Ecco i documenti che servono:

- il certificato di iscrizione al collocamento normale ed il certificato di disoccupazione.

- il certificato di invalidità (ma attenzione: la legge 68 e le successive circolari parlano di una specifica certificazione, diversa da quella di invalidità e di handicap, rilasciata da un'apposita commissione integrata, quindi è bene informarsi subito su quale certificato viene richiesto nel proprio territorio).

- il codice fiscale

- lo stato di famiglia

A questo punto si può chiedere di essere inseriti nell'elenco per il collocamento mirato, in cui sono annotate in una apposita scheda le capacità lavorative, le abilità, le competenze, le inclinazioni, ed anche il grado e la natura della menomazione.

Sono un lavoratore con disabilità. Il mio stato di salute si è aggravato e non ritengo più possibile svolgere le mansioni che mi erano assegnate. Il datore di lavoro è tenuto a assegnarmi altre mansioni?

La recente normativa in materia di diritto al lavoro delle persone disabili prevede che il datore di lavoro non può chiedere al lavoratore disabile una prestazione non compatibile con le sue minorazioni.

Nel caso in cui le mansioni attribuite al lavoratore disabile non risultino più confacenti al suo stato di salute egli (o il datore stesso) può chiedere, da parte della Commissione medica, istituita presso la A.S.L., un accertamento della compatibilità delle mansioni assegnate. La richiesta di visita di controllo, nel caso insorga una difficoltà che pregiudichi la prosecuzione dell'integrazione lavorativa, deve essere indirizzata al comitato tecnico (il quale con immediatezza effettuerà la chiamata a visita di controllo) e per conoscenza alla Commissione medica.

Se la Commissione riscontra una incompatibilità tra lo stato di salute e le mansioni assegnate si possono verificare due ipotesi:

se l'incompatibilità è transitoria il disabile ha diritto alla sospensione non retribuita del rapporto di lavoro fino a che l'incompatibilità persista.
se l'incompatibilità è definitiva il datore è legittimato a risolvere il rapporto di lavoro, a meno che non sia possibile attuare adattamenti dell'organizzazione del lavoro o assegnare altre mansioni al lavoratore che siano equivalenti (o ove ciò non sia possibile, anche inferiori, ma con la conservazione del trattamento economico più favorevole).

Ho sentito che la nuova legge per il collocamento dei disabili non fa differenza tra aziende pubbliche e aziende private. Questo significa che una persona disabile può scegliere di essere collocata senza differenza sia in un posto pubblico che in uno privato? E' vero che si possono fare i tirocini mirati all'assunzione anche negli enti pubblici?

Secondo quanto stabilito dalla nuova legge sul collocamento obbligatorio ( legge 68/99 "norme per il diritto al lavoro dei disabili"), le aziende pubbliche sono obbligate a rispettare la legge esattamente come quelle private, sia per quanto riguarda la percentuale dei disabili da assumere che per le procedure di assunzione; vi è però una differenza sulla scelta delle persone: nelle aziende pubbliche per la selezione del personale si devono rispettare le regole in vigore nella normativa per per le assunzioni nel pubblico impiego: impiegati di concetto e direttivi si assumono attraverso concorsi pubblici, per le mansioni esecutive si deve utilizzare la chiamata numerica dalle liste del collocamento obbligatorio, dopo una verifica della compatibilità della invalidità con le mansioni da svolgere. Non si possono quindi fare assunzioni per chiamata nominativa come nelle aziende private.
Al fine di favorire l'inserimento lavorativo dei disabili, gli uffici per il collocamento obbligatorio possono stipulare con i datori di lavoro sia pubblici che privati delle convenzioni che stabiliscono modalità e tempi di assunzione che le aziende si impegnano a rispettare per assolvere l'obbligo previsto dalla legge.
Tra le modalità di assunzione è previsto lo svolgimento di tirocini formativi o di orientamento mirati al collocamento.
Negli enti pubblici si possono avviare tirocini mirati all'assunzione selezionando i disabili interessati attraverso bandi pubblici e in collaborazione con i servizi per l'inserimento lavorativo dei disabili (commissioni tecniche) che devono essere attivati presso tutti gli uffici per il collocamento obbligatorio.

Quali sono gli elementi tenuti in considerazione dai Centri per l'Impiego per la formazione delle graduatorie uniche delle liste speciali?

Sono stati individuati elementi validi a livello nazionale che devono essere considerati prioritariamente nel momento della formazione della graduatoria unica degli aventi diritto al collocamento obbligatorio. Essi sono:
- anzianità di iscrizione negli elenchi del collocamento obbligatorio;
- condizione economica;
- carico familiare;
- difficoltà di locomozione nel territorio.


Si ricorda, però, che compete alle Regioni stabilire i termini e le modalità per la costituzione della graduatoria, e che quindi possono essere previsti elementi aggiuntivi a quelli indicati a livello nazionale, in base alle singole esigenze locali.

Dagli elementi che concorrono alla formazione della graduatoria sono comunque escluse le prestazioni a carattere risarcitorio percepite dal disabile in conseguenza della perdita della capacità lavorativa.

E' previsto, inoltre, che i lavoratori disabili licenziati per riduzione di personale o per giustificato motivo oggettivo, mantengono la posizione che avevano al momento dell'inserimento in azienda. Tale disposizione mira a non penalizzare il lavoratore che abbia perso il posto per cause a lui non imputabili.

Si fa presente, infine, che mantengono validità fino alla piena operatività della graduatoria unica le esistenti graduatorie.

Ho sentito parlare dell'"assegno di sostegno". Di che cosa si tratta?

Dal 1° gennaio 1999 i nuclei familiari con almeno tre figli minori possono ottenere un assegno a carico del Comune di residenza, che - dal 1° gennaio 2000 - è pari a £ 208.483 al mese (pari a _ 107,67) per tredici mesi l'anno (riducibili in presenza di determinate condizioni reddituali). L'assegno si ottiene a condizione che il nucleo non abbia redditi superiori a determinati tetti. I redditi sono calcolati in base ai criteri stabiliti dal "redditometro".
La prestazione non costituisce reddito ai fini fiscali e previdenziali.
L'assegno può essere richiesto entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento. I Comuni provvedono a ricevere, istruire e definire le domande e comunicare all'INPS i dati necessari per il pagamento. Inoltre i Comuni possono affidare all'INPS il servizio di concessione della prestazione, mediante specifici accordi.

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TEMA: MOBILITA'

Quale documentazione bisogna presentare per usufruire dell'esenzione del pagamento del bollo?

Bisogna produrre una domanda in carta semplice alla quale allegare una serie di documenti, da presentare all'ufficio delle Entrate del Ministero delle Finanze di residenza. Vediamo caso per caso:

1 disabilità motoria:

  1. Copia della carta di circolazione dalla quale risultino gli adattamenti necessari al trasporto o (per i titolari di patente speciale) i dispositivi di guida applicati al veicolo; nel caso di grave limitazione della deambulazione o di pluriamputazione l'obbligo di adattamento non sussiste. Copia della patente speciale (non richiesta se il mezzo è adattato al trasporto o è destinato al trasporto di una persona con grave limitazione della deambulazione o di pluriamputazione).
  2. Nel caso in cui il veicolo sia intestato al familiare, documento attestante che il disabile è fiscalmente a carico (fotocopia dell'ultima dichiarazione dei redditi) o autocertificazione.
  3. Copia del certificato di invalidità o di handicap, rilasciato da una Commissione pubblica, ove sia indicato o si possa evincere che la disabilità comporta "ridotte capacità motorie permanenti"; nel caso si tratta di auto non adattata il richiedente deve presentare il certificato rilasciato dalla competente Commissione Asl, attestante lo stato di handicap grave. (art.3 comma 3; l. 104/92)

2 disabilità sensoriale (non vedenti e sordomuti)

  1. Certificazione attestante la cecità, parziale o assoluta, o ipovedenti gravi, o il sordomutismo, rilasciata da Commissioni pubbliche deputate a tali accertamenti.
  2. Nel caso in cui il veicolo sia intestato al familiare, documento attestante che il disabile è fiscalmente a carico (fotocopia dell'ultima dichiarazione dei redditi) o autocertificazione.

3 disabilità psichica

  1. Certificazione attestante l'invalidità rilasciata dalla Commissione per l'accertamento dell'invalidità civile; dalla certificazione deve risultare la titolarità dell'indennità di accompagnamento. E' inoltre richiesto verbale di accertamento dell'handicap emesso dalla commissione medica presso la ASL, dal quale risulti che il soggetto si trova in situazione di handicap grave (comma 3, dell'art. 3, legge n. 104 del 1992) derivate da disabilità psichica.
  2. Atto attestante che il disabile è fiscalmente a carico, nel caso in cui sia il familiare il titolare del mezzo (es. fotocopia della prima pagina dell'ultimo Modello 730 o Unico).


Sono previsti contributi economici per le spese necessarie all'adattamento dei comandi di guida?

Sì, i contributi sono pari al 20% della spesa riguardante sia i componenti che il montaggio e sono riservati ai titolari di patente A, B, o C speciale. Sono pertanto esclusi dal contributo gli adattamenti al trasporto di persone con ridotta o impedita capacità motoria quali, ad esempio, le piattaforme elevatrici, gli scivoli, gli allestimenti interni per l'alloggiamento di una carrozzina.

Il beneficio, infatti, è limitato ai dispositivi di guida prescritti dalla Commissione Patenti.

La richiesta di contributo va presentata alla propria ASL, esibendo copia della patente speciale e copia della fattura relativa alla spesa sostenuta. Nel caso in cui l'adattamento alla guida consista in un dispositivo di serie o già installato nel mezzo (ad esempio il cambio automatico, il servosterzo, ecc.), la fattura deve chiaramente indicare il costo di questo adattamento.

Quali sono i documenti da presentare al rivenditore o all'ufficio doganale per ottenere l'agevolazione IVA al 4%?

A prescindere dal tipo di disabilità, sono i seguenti:

  1. Dichiarazione sostitutiva di atto notorio (autocertificazione) attestante che nel quadriennio precedente non si è beneficiato dell'applicazione dell'IVA agevolata.
  2. Nel caso in cui sia il familiare ad acquistare il mezzo, documento attestante che il disabile è fiscalmente a carico (fotocopia dell'ultima dichiarazione dei redditi) o autocertificazione

Inoltre:

  1. Le persone con disabilità motoria devono presentare la seguente documentazione: fotocopia della patente speciale, o richiesta avanzata per l'ottenimento della stessa; nel caso del disabile "trasportato" tale documento non è richiesto. Nel caso si tratti di auto non adattata il richiedente deve presentare il certificato rilasciato dalla competente Commissione Asl, attestante lo stato di handicap grave. (art.3 comma 3; legge 104/92)

  2. Le persone con disabilità sensoriali (non vedenti e sordomuti) devono presentare oltre ai documenti già indicati ai punti 1 e 2 la Certificazione attestante la cecità, parziale o assoluta o ipovedente grave, o il sordomutismo rilasciata da Commissioni pubbliche deputate a tali accertamenti

  3. Le persone con disabilità psichica devono integrare la documentazione con la certificazione attestante l'invalidità rilasciata dalla Commissione per l'accertamento dell'invalidità civile; dalla certificazione deve risultare la titolarità dell'indennità di accompagnamento. E' inoltre richiesto verbale di accertamento dell'handicap emesso dalla commissione medica presso la ASL, dal quale risulti che il soggetto si trova in situazione di handicap grave (comma 3, dell'art. 3, legge n. 104 del 1992) derivate da disabilità psichica, o mentale [o mentale]


Nella città di Roma è stato recentemente attivato il sistema dei varchi elettronici per l'accesso delle auto nelle aree a traffico limitato. Mi potete spiegare come funziona la disposizione per le persone con disabilità?

Alle persone con disabilità dotate di contrassegno e residenti nel Comune di Roma è consentito l'accesso alle zone a traffico limitato previo inserimento di un massimo di 5 targhe in un'apposita "lista bianca" di autorizzati, oppure previa installazione di una unità di bordo con card elettronica sul veicolo utilizzato. Per usufruire di entrambe le possibilità occorre rivolgersi agli uffici della S.T.A. siti in Via Ostiense 131/L negli orari di apertura degli sportelli: lunedì - giovedì dalle 8,45 alle 18,15 e venerdì fino alle 17,15. Il modulo di richiesta può essere anche scaricato dal sito www.sta.roma.it e inviato via e-mail all'indirizzo infososta@sta.roma.it. oppure tramite posta, o via fax ai numeri 0657118259 - 0657118537.
Le persone non residenti nel Comune di Roma ma dotate di contrassegno - anche estero - devono comunicare alla STA con largo anticipo il giorno/giorni in cui intendono visitare il centro storico di Roma, nonché indicare la targa del veicolo utilizzato ed il numero del contrassegno:
Telefono 06 57118333
Numero verde 800154451 (attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 6,30 alle ore 18,00 ed il sabato dalle ore 14,00 alle ore 18,00)

Devo recarmi ogni giorno in una struttura di riabilitazione ma non ha un mezzo di trasporto attrezzato. A chi può rivolgersi per usufruire di un servizio di accompagnamento?

Generalmente tale servizio viene gestito dai Servizi sociali del Comune di residenza in convenzione con associazioni o cooperative sociali.
Il servizio è finalizzato ad assicurare gli spostamenti nel territorio del Comune di residenza dei cittadini disabili che non siano in grado di servirsi dei mezzi pubblici che necessitino di servizi alternativi per le zone non coperte da servizi di trasporto collettivo.
Generalmente la domanda va correlata dal certificato della Commissione sanitaria competente attestante l'invalidità e da un'autocertificazione relativa la reddito del nucleo familiare.
L'eventuale partecipazione al costo del servizio è calcolata con riferimento all'ammontare complessivo delle risorse economiche del nucleo familiare di appartenenza dell'utente.

Quali sono i documenti da allegare alla dichiarazione dei redditi per ottenere la detrazione Irpef?

Per ottenere tale sgravio bisogna allegare alla dichiarazione dei redditi la seguente documentazione:

- La fotocopia del certificato rilasciata dalla competente Commissione Medica attestante il tipo di handicap.

- La fattura del veicolo.

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TEMA: INVALIDITA' CIVILE

Come posso fare richiesta di invalidità civile? Quale procedura devo seguire?

Per l'accertamento dell'invalidità civile occorre richiedere, compilare e consegnare all'ufficio invalidi civili della ASL di appartenenza l'apposito modulo prestampato oppure è possibile presentare una domanda in carta semplice.

Alla domanda bisogna allegare i seguenti documenti:

- certificato rilasciato dal medico di base, con la diagnosi e la natura dell'invalidità;

- documentazione integrativa, proveniente sia da strutture pubbliche che private, a sostegno di quanto attestato nel certificato medico.

L'interessato verrà chiamato dalla commissione medica della ASL per l'accertamento sanitario; la persona interessata può farsi assistere da un medico di fiducia e, in caso di particolare gravità, la visita può essere richiesta ed effettuata a domicilio.

Nel caso in cui la persona richiedente sia ricoverata in una struttura accreditata pubblica o privata per una causa invalidante, al posto del certificato medico la domanda va corredata da uno status clinico rilasciato dalla struttura stessa.

Si può presentare ricorso contro il parere espresso dalla commissione medica sul grado di invalidità?

Contro il parere della commissione medica della ASL si può presentare ricorso al Ministero del Tesoro entro 60 giorni con domanda in carta semplice (il Ministero deve decidere entro 180 giorni - in base all'art. 3 della L. n. 291 del 26/07/88) e in seconda istanza alla magistratura ordinaria.

L'invalido può essere assistito dal patronato o dalle associazioni di invalidi.

Da allegare al ricorso:

- copia del verbale di visita.

- documentazione sanitaria a sostegno.

Il termine di 60 giorni non è un termine perentorio oltre il quale si perde il diritto alla prestazione.

Quali sono le condizioni per la richiesta dell'aggravamento e quali documenti presentare?

Chi ha una invalidità civile riconosciuta può richiedere l'aggravamento qualora le condizioni cliniche siano peggiorate.

Cosa serve:

  1. modulo di richiesta debitamente compilato;
  2. certificazione medica che attesti in modo circostanziato l'avvenuto aggravamento;
  3. fotocopia della precedente certificazione di invalidità.

Tutta la documentazione va presentata all'Ufficio Invalidi Civili dell'Azienda Usl di residenza.

Quanto tempo devo attendere per ottenere la visita di accertamento di invalidità civile?

La commissione deve fissare la data della visita medica entro tre mesi dalla data di presentazione dell'istanza. Trascorso tale termine, l'interessato può presentare, in carta semplice, una diffida a provvedere, indirizzata all'Assessorato alla Sanità della propria Regione. L'Assessorato procederà a definire la data della visita, da effettuarsi da parte della commissione, entro e non oltre nove mesi dalla presentazione della domanda di invalidità, dandone formale comunicazione all'interessato.

A chi viene riconosciuta l'indennità di accompagnamento?

L'indennità di accompagnamento viene accertata dalle Commissioni Mediche quando il richiedente presenta una menomazione tale da compromettere le normali attività della vita quotidiana, ed è riconosciuta ai seguenti tipi di persone disabili:

- ciechi totali assoluti, ricoverati e non;

- minori ciechi pluriminorati;

- invalidi civili totali, non ricoverati in lungodegenza o in struttura di riabilitazione con retta a carico dello Stato, impossibilitati a deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o che non siano in grado di compiere quelli che laa norma definisce "gli atti quotidiani della vita".

Qual è la differenza tra l'indennità di frequenza e l'indennità di accompagnamento?

La concessione dell'indennità di frequenza è legata alle seguenti condizioni:
minori di 18 anni;
quando è riconosciuta la difficoltà persistente a svolgere i compiti e le funzioni della propria età e ai minori ipoacusici che presentino una perdita uditiva maggiore di 60 decibel nell'orecchio migliore nella frequenza di 500, 1000, 2000 hertz e per la loro minorazione devono far ricorso continuo o anche periodico a trattamenti riabilitativi o terapeutici;
frequenza continua o anche periodica di centri ambulatori o di centri diurni pubblici o privati purché convenzionati specializzati nel trattamento terapeutico o nella riabilitazione nel recupero della persona disabile;
oppure frequenza di scuole pubbliche o private di ogni grado partendo da quella materna;
oppure frequenza di centri di formazione o addestramento professionale finalizzati al reinserimento sociale.
L'indennità di frequenza è soggetta inoltre ai limiti di reddito.

La concessione dell'indennità di accompagnamento è legata alle seguenti condizioni:
Nessun limite limite di età;
la totale inabilità per minorazioni fisiche o psichiche;
l'impossibilità di compiere gli atti quotidiani della vita e la conseguente necessità di un'assistenza continua;
l'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore;
L'indennità di accompagnamento non è soggetta ai limiti di reddito.

Le provvidenze economiche derivanti dal riconoscimento dell'invalidità civile sono soggette a limiti di reddito?

Si, ma solo per quanto riguarda il trattamento pensionistico: il limite di reddito, varia sia a seconda della tipologia della provvidenza, sia per quanto riguarda l'importo, che ogni anno viene modificato attaverso un decreto emanato dall'ente erogatore.

Per gli invalidi civili parziali, (dal 74% al 99%)titolari dell'assegno mensile, di età compresa tra i18 e 65 anni il limite di reddito da non superare per l'anno 2001 è di £..7.067.450

Per gli invalidi civili totali (100% ) titolari della pensione, di età compresa tra i18 e 65 anni il limite di reddito da non superare per l'anno 2001 è di £..24.078.410

Per il raggiungimento del limite di reddito occorre considerare soltanto i redditi assoggettati all'imposta sui redditi delle persone fisiche (IRPEF)

Mi spettano gli interessi sugli arretrati di pensione da invalidità civile? E in che misura?

Come è noto, l'INPS è dal 1998 l'ente erogatore delle provvidenze economiche riservate ai minorati civili (con decreto legge n. 112 del 31.3.1998, art. 130, sono state trasferite all'INPS le competenze amministrative relative alla concessione delle provvidenze statali in favore degli invalidi civili); questo passaggio di competenze ha portato alcune novità fra le quali il pagamento degli interessi sulle mensilità arretrate.
L'erogazione delle provvidenze economiche per gli invalidi civili decorre dal primo giorno del mese successivo al riconoscimento del diritto ad assegni, pensioni o indennità, ma normalmente passano alcuni mesi prima che la provvidenza sia erogata con regolarità.
In occasione del versamento delle prima mensilità vengono erogati al titolare anche gli arretrati.
La novità, introdotta dalla nuova gestione affidata all'INPS, riguarda invece il pagamento degli interessi legali maturati sulle mensilità arretrate.
Questi non vengono più accreditati al titolare in occasione della prima erogazione, ma in fase successiva; ciò avviene automaticamente e senza necessità di ulteriori domande.
L'INPS, da parte sua, dovrebbe, al momento del pagamento degli arretrati,
informare gli interessati di questo differimento nel versamento degli interessi legali.
Tali interessi sono nella misura legale, e decorrono dal 121° giorno dalla domanda amministrativa.
Il tasso legale è quello del:
5% dal 31.12.1989,
10% dal 01.01.1990,
5% dal 01.01.1997,
2,5% dal 10.12.1998,
3,5% dal 01.01.2001.

Qual è l'iter e quali sono i tempi per il riconoscimento della invalidità civile?

Per il riconoscimento in base alla legge 104 è necessario presentare domanda alla apposita Commissione Medica presso la ASL di appartenenza.
Questa è tenuta a completare gli accertamenti entro 9 mesi dalla domanda iniziale e a fissare la relativa visita medico-legale entro 3 mesi dalla istanza stessa.
Se decorrono inutilmente i primi 3 mesi, senza che la ASL fissi la visita, è possibile inoltrare sollecito mediante raccomandata A.R. un'apposita diffida a provvedere, da indirizzarsi all'Assessorato della Sanità della Regione nel cui ambito sia compresa la ASL.
In questa ipotesi, l'Assessorato dovrà fissare al visita entro i 9 mesi dalla domanda iniziale, oppure entro 90 giorni dalla diffida, qualora questa venga presentata oltre il 6° mese dall'istanza iniziale.
In caso poi di rigetto della domanda, o di mancato riconoscimento delle pretese del soggetto, è possibile impugnare il provvedimento entro 60 giorni dalla sua comunicazione, davanti alla Commissione medica superiore; quest'ultima deve decidere entro 180 giorni dalla impugnazione.
In caso di rigetto della stessa, o di inutile decorso dei 180 giorni, dovendosi ritenere esaurito l'iter amministrativo, e perfezionato un provvedimento di diniego (questo anche nel caso di silenzio che equivale a nessun provvedimento emanato) si può intentare l'ordinaria azione civile ex art. 443 c.p.c. davanti al Tribunale Civile, Sezione Lavoro, quindi con un procedimento più snello rispetto al contenzioso ordinario.

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TEMA: SCUOLA

Chi si occupa dell'assistenza all'alunno disabile durante le ore scolastiche?

I collaboratori scolastici con mansioni ordinarie svolgono soltanto mansioni di aiuto nell'accesso e nell'uscita delle aree scolastiche.

Nel caso in cui nella scuola vi siano dei collaboratori scolastici (ex bidelli) con mansioni aggiuntive, sarà questa figura ad occuparsi dell'assistenza alla persona dell'alunno disabile, mentre tutti i compiti non previsti dalle mansioni aggiuntive dei collaboratori scolastici debbono essere svolti dal personale ausiliario previsto dal DPR 616/77, richiamato espressamente dall'art. 13 comma 4 della legge 104/92 (vedi anche la Circolare Ministeriale del 14/10/99).

Nel caso in cui nessun collaboratore scolastico abbia questa mansione, i genitori dell'alunno disabile devono richiedere ai servizi sociali comunali o circoscrizionali un assistente scolastico.

Il trasporto scolastico per gli alunni con disabilità è previsto nella scuola dell'obbligo?

Sì. E' compito del Comune di residenza provvedere ai trasporti gratuiti da casa a scuola e viceversa per gli alunni con disabilità. Bisogna farne esplicita richiesta al Comune, rivolgendosi all'Assessorato ai Servizi Sociali o all'Assessorato ai Trasporti urbani ed extraurbani

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TEMA:TEMPO LIBERO

Sono una persona disabile: ho diritto all'ingresso gratuito agli spettacoli (concerti, cinema, teatri, ecc.) ?

No. Una persona disabile ha diritto ad avere libero accesso a qualsiasi spettacolo pubblico. Quindi il luogo dove si tiene lo spettacolo deve essere accessibile, cioè privo di barriere architettoniche.

Se il luogo non è accessibile nella sua interezza, l'accessibilità deve essere garantita almeno in parte, nei cosiddetti "posti riservati alle persone disabili". Il numero di tali posti è lasciato alla discrezionalità dei promotori dello spettacolo. Non è invece garantito per legge l'ingresso gratuito.

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TEMA: TURISMO

Vorrei sapere se gli Enti Pubblici organizzano soggiorni estivi per persone con disabilità.

I soggiorni estivi gratuiti sono organizzati dagli enti locali (A.S.L., Comune,Circoscrizione) oppure da cooperative socio-assistenziali finanziate dagli enti locali stessi. Pertanto l'utente deve rivolgersi direttamente ai servizi sociali della propria circoscrizione o del comune di appartenenza per sapere se e quali cooperative organizzano soggiorni sovvenzionati.

Vorrei sapere se esistono traghetti per la Sardegna accessibili a persone su sedia a ruote ed eventuali agevolazioni economiche.

Alcune navi dispongono di cabine attrezzate, riservate fino all'ultimo momento ai disabili che possono farne richiesta anche al momento dell'imbarco. Sono navi dotate di un ascensore che collega al garage, permettendo l'accesso a tutti i tipi di sedia a ruote. Anche alcune unità veloci, che in sole tre ore permettono di raggiungere la Sardegna, dispongono di una sedia a ruote motorizzata per accedere dall'imbarco al ponte poltrone.

Le agevolazioni tariffarie dipendono dalle singole compagnie, alcune praticano riduzioni del 30% per i non vedenti, i mutilati di guerra o di servizio, e per gli accompagnatori hanno una riduzione del 100%.

Una persona disabile che vuole viaggiare in treno di quale tipo di assistenza e agevolazione economica può usufruire?

La persona disabile può usufruire del servizio di assistenza nella stazione di partenza e di arrivo. L'assistenza consiste nell'accompagnamento al treno, nella salita e discesa dalla carrozza, e nella prenotazione dei posti riservati.

La persona disabile, per i viaggi nazionali, deve avvisare 24 ore prima della partenza il "Centro di Accoglienza" della stazione, segnalando anche se si intende utilizzare una sedia a ruote messa a disposizione gratuitamente, mentre per i viaggi internazionali il preavviso sale ad almeno tre giorni lavorativi prima della partenza.

E' necessario che il passeggero si presenti in stazione 30" prima della partenza del treno.

Attualmente circa 150 stazioni italiane dispongono del "Centro Accoglienza", molte sono ancora le stazioni impresenziate.

Per le persone disabili, con diritto di accompagnatore, è possibile acquistare la "Carta Blu", che permette di usufruire di agevolazioni tariffarie come l'acquisto di un biglietto valido per due persone, tale agevolazione vale solo per la persona disabile accompagnata.

La "Carta Blu" costa 10.000 lire, ha validità di 5 anni e può essere ritirata presso le Stazioni, presentando il Certificato di Invalidità al 100% (in originale e fotocopia) rilasciato dall'Azienda Sanitaria Locale che attesti l'indennità di accompagnamento.

Una persona disabile che vuole viaggiare in aereo di quale tipo di assistenza può usufruire?

Nei principali aeroporti italiani è attivo un servizio di accoglienza e sosta per le persone con bisogni speciali, che permette di ricevere la necessaria assistenza per le operazioni di imbarco e sbarco degli aeromobili.

L'accoglienza a bordo dei passeggeri disabili è regolata in base a riferimenti internazionali e a procedure interne delle compagnie aeree che descrivono, secondo i tipi di disabilità, i servizi di assistenza sia a terra sia in volo.

E' necessario che il passeggero disabile segnali la sua presenza a bordo al momento della prenotazione del biglietto. E' importante inoltre che si presenti con anticipo al check-in (almeno 1 ora prima della partenza).

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TEMA: SPORT

È possibile per una persona disabile tesserarsi ad una qualsiasi Federazione sportiva del Coni?

Non esiste una normativa generale. E' possibile in linea di principio chiedere il tesseramento ad una Federazione per "normodotati", ma è l'ente sportivo che valuterà l'idoneità del richiedente, sulla base del tipo di disabilità e della disciplina che si intende praticare.

Se una persona disabile che ha sempre praticato sport a livello agonistico si vede rifiutata l'idoneità fisica dal CONI, come deve comportarsi?

Secondo quanto riferito dalla Federazione Italiana Sport Disabili le persone disabili possono praticare sport a livello agonistico, ma sulla base di una perizia medica.

Il Coni sulla base di una valutazione effettuata da propri medici, può non considerare più idoneo l'atleta alla pratica di una determinata disciplina a livello agonistico e pertanto non rinnovare il tesserino.

La sola azione da compiere è quella di presentare un ricorso alla commissione medica regionale che stabilirà se il ragazzo può continuare o meno a praticare sport a livello agonistico.

Vorrei praticare nel mio tempo libero un'attività che fosse non soltanto di svago ma anche riabilitativa. Il mio medico mi ha consigliato della terapia con i cavalli. Che possibilità ci sono?

L'A.N.I.R.E. - Associazione Nazionale Italiana di Riabilitazione Equestre ed Equitazione Ricreativa e Sportiva per persone con disabilità - potrà segnalarle le sue delegazioni regionali o altri centri con i quali è in contatto nella località dove risiede. I recapiti della sede nazionale dell'associazione sono i seguenti:
V. Bartolomeo D'Alviano 7
20146 Milano
Tel. 02 474467 oppure 02 475768
Sito Internet www.cnranire.net
E_mail: info@cnranire.com

Vorrei praticare dello sport, sapreste indicarmi un'organizzazione che mi segua nella scelta della disciplina e mi segnali dove poter svolgere l'attività?

Le principali organizzazioni che si occupano della promozione e pratica dello sport per persone disabili sono la F.I.S.D, Federazione italiana sport per persone disabili, e la U.I.S.P., Unione italiana sport per tutti.
Entrambe presenti sul territorio regionale e provinciale, attraverso una capillare rete di comitati e associazioni affiliate.

Per conoscere quella più vicina alla zona in cui vive, può rivolgersi alle rispettive sedi nazionali:

F.I.S.D - sede nazionale
STADIO OLIMPICO, LATO CURVA NORD
00185 - ROMA
Tel. Centralino 06 36857099
Tel. Segreteria Generale 06 36857096
Fax 06 36857778
Sito internet: www.fisd.it
e-mail: info@atleticom.it


UISP - Direzione Nazionale
Largo Nino Franchellucci, 73
00155 - Roma
Tel. 06 439841
Telefax: 06 43984320.
Sito internet: www.uisp.it
e-mail:uisp@uisp.it

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TEMA: AUSILI

Quali sono le categorie di assistiti che hanno diritto all'erogazione di protesi ed ausili da parte del Servizio Sanitario Nazionale?

Hanno diritto all'erogazione dei dispositivi contenuti nel "regolamento per le prestazioni di assistenza protesica" (che prima della sua ultima stesura era noto come "nomenclatore tariffario") gli assistiti di seguito indicati, in connessione alle menomazioni e disabilità invalidanti:

- gli invalidi civili, di guerra e per servizio, i privi della vista e i sordomuti;

- coloro che sono in attesa di riconoscimento di invalidità, cui, in seguito all'accertamento sanitario effettuato dalla commissione medica dell'azienda Usl, sia stata riscontrata una menomazione che comporta una riduzione della capacità lavorativa superiore ad un terzo, risultante dai verbali di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 15 ottobre 1990, n. 295;

- coloro che sono in attesa di accertamento: in particolare entero-urostomizzati, laringectomizzati, tracheotomizzati o amputati di arto, le donne che abbiano subito un intervento di mastectomia ed i soggetti che abbiano subito un intervento demolitore sull'occhio, previa presentazione di certificazione medica;

- i ricoverati in una struttura sanitaria accreditata, pubblica o privata, per i quali il medico responsabile dell'unità operativa certifichi la contestuale necessità e urgenza dell'applicazione di una protesi, di un'ortesi o di un ausilio prima della dimissione.

- Agli invalidi del lavoro, i dispositivi dovuti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, sono erogati dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (Inail).

- Gli invalidi di guerra e categorie assimiliate.

Quali sono le agevolazioni per l'acquisto di ausili tecnici ed informatici da parte di persone con disabilità?

Per l'acquisto di ausili tecnici ed informatici si ha diritto alle seguenti agevolazioni:

- riduzione dell'aliquota Iva al 4%

- detrazione Irpef del 19%.

Quale documentazione bisogna presentare per poter usufruire delle agevolazioni per l'acquisto di sussidi tecnici ed informatici?

Ai fini delle agevolazioni, bisogna consegnare al venditore la seguente documentazione:

1) copia di un certificato attestante l'invalidità funzionale permanente rilasciato dall'Azienda ASL competente; è valido sia il certificato di invalidità civile che il certificato di handicap;

2) specifica prescrizione rilasciata da un medico specialista dell'Azienda Usl di appartenenza, dalla quale risulti il collegamento funzionale fra il sussidio tecnico ed informatico e la menomazione del soggetto beneficiario dell'agevolazione..

Questi sono i due documenti espressamente previsti dalla normativa vigente, ma è possibile che chi vende richieda anche una semplice dichiarazione di accompagnamento a tale documentazione.

In questa nota, che può essere rilasciata in carta semplice, l'interessato dichiara di aver diritto all'applicazione dell'aliquota agevolata in base all'articolo 2, comma 9, del Decreto-Legge 31 dicembre 1996, n. 669 (convertito dalla Legge 28 febbraio 1997, n. 30) e al Decreto 14 marzo 1998; gli stessi estremi vanno riportati nella fattura. Tutta la documentazione va presentata prima dell'acquisto dell'ausilio.

Qual è l'iter per ottenere gli ausili tramite il Servizio Sanitario Nazionale?

Per ottenere gratuitamente gli ausili compresi nell'ex Nomenclatore Tariffario (D.M. Ministero della sanità n°332/99) bisogna presentare all'ufficio protesi dell'Azienda Usl di residenza la seguente documentazione:

- In caso di prima fornitura: fotocopia dell'istanza di invalidità (se la prescrizione riguarda minorenni tale documentazione non è necessaria);

- prescrizione di un medico specialista dell'Azienda Usl (la prescrizione deve essere dettagliata ed indicare il "progetto riabilitativo", sul modello della prescrizione il medico indicherà il numero di codice che identifica il tipo di ausilio).

- Nel caso si tratti di un ausilio compreso nel 1° elenco (ausili costruiti su misura oppure di serie ma che richiedono l'intervento di un tecnico ortopedico per eseguire delle modifiche e renderlo personalizzato, sedie a ruote, ventriere, busti, protesi, ecc.) bisogna allegare alla prescrizione un preventivo rilasciato da un'officina ortopedica autorizzata dalla Asl.

Nel caso si tratti di un ausilio compreso nel 2° elenco, (ausili di serie, non personalizzati, es. materassi, letti, ) oltre alla prescrizione medica bisogna allegare un preventivo rilasciato da una ditta indicata dall'Asl di residenza.

Si può sostituire un ausilio prima dei tempi minimi di rinnovo?

Il D.M. 332/99 indica, in un elenco, il tempo che deve trascorrere per il rinnovo degli ausili, e in alcuni casi si può procedere alla richiesta di un nuovo ausilio, prima dei tempi minimi di rinnovo, ma tale richiesta può essere fatta solo quando sussistono le seguenti condizioni:

- quando sussistono particolari e ben documentate necessità mediche o riabilitative;

- quando si modifica la situazione psicofisica della persona assistita;

- in caso di rottura irreparabile, di smarrimento, di furto.

In ogni caso solo per una volta l'Azienda Usl può autorizzare l'ausilio richiesto prima della scadenza dei tempi minimi di rinnovo.

Per i minori di 18 anni l'autorizzazione degli ausili non prevede tempi minimi di rinnovo.

Che cosa si intende quando ci si riferisce alla "rIconducibilità" di un ausilio o di un dispositivo?

Viene definito "riconducibile" un tipo o un modello di dispositivo, che a giudizio dello specialista prescrittore, venga considerato simile per omogeneità funzionale a quello direttamente incluso nell'ex Nomenclatore tariffario, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del D.M. n° 332/99. Quando il medico specialista dell'Asl ritiene necessaria la prescrizione di un dispositivo non incluso nel nomenclatore tariffario, ma riconducibile, l'azienda Usl di competenza autorizza la fornitura. In questo caso l'utente dovrà pagare al fornitore la differenza fra il prezzo complessivo dell'ausilio e la quota di rimborso prevista dal servizio sanitario nazionale.

Devo farmi prescrivere un ausilio specifico per la mia disabilità. Qual è il medico specialista al quale mi devo rivolgere?

Il Decreto ministeriale n.332 del 27/08/99, che regolamenta le prestazioni di assistenza protesica e di fornitura di ausili nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, non precisa quale debba essere il medico specialista dell'Azienda sanitaria locale preposto al rilascio dell' autorizzazione prescrittiva. Pertanto lo specialista può essere inserito in qualsiasi settore o reparto, salvo indicazioni contrarie della Azienda o della stessa Regione di riferimento. Nel caso l'Azienda ULS non abbia impartito particolari indicazioni, ci si può dunque rivolgere o ad uno specialista già di propria conoscenza oppure allo specialista che al momento sta seguendo la sua patologia o disabilità.

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TEMA: BARRIERE ARCHITETTONICHE

Chi può richiedere il contributo economico per l'abbattimento delle barriere architettoniche in base alla legge 13/89?

I contributi economici possono essere richiesti:

- Da persone affette da menomazioni fisiche che compromettono totalmente o parzialmente la deambulazione e dai ciechi.

- Da coloro che hanno a carico tali persone.

- Dai condomini dove risiedono le persone che hanno diritto ai contributi.

- Dai centri o istituti residenziali, per i loro immobili destinati all'assistenza di persone con disabilità.

Nel caso di un gruppo o di una comunità di disabili interessati al medesimo intervento la domanda può essere formulata da uno o più di essi; per ogni opera sarà comunque concesso un solo contributo.

A chi va inoltrata la domanda per la richesta del contributo?

La domanda per la concessione dei contributi va presentata al sindaco del Comune in cui è sito l'immobile, in carta da bollo da L. 20.000; entro il 1° marzo di ogni anno; dal disabile (o da chi ne esercita la tutela o la potestà).

Nella domanda bisogna descrivere sommariamente le opere che si intendono edificare e la spesa prevista.

Inoltre bisogna dichiarare ai sensi della legge sull'autocertificazione (L.127/97 e D.P.R. 403/98) che gli interventi per cui si richiede il contributo non sono già stati realizzati né sono in corso di esecuzione. Bisogna anche precisare se per le medesime opere sono stati concessi altri contributi.

La domanda va presentata sempre prima dell'inizio dei lavori.

I documenti da allegare alla domanda sono i seguenti:

  1. certificato in carta semplice rilasciato dal medico curante e attestante la patologia del richiedente e la menomazione che essa comporta.
  2. copia dell'istanza di invalidità civile. Se alla presentazione della domanda non si è in possesso di questo documento si può richiedere di presentarla in un secondo tempo.
  3. nel caso in la spesa dei lavori venga sostenuta dal condominio, estratto del verbale dell'assemblea condominiale di approvazione della spesa dei lavori, autenticata dall'amministratore del condominio.
  4. facoltativamente può essere allegato il preventivo della spesa.


Voglio ristrutturare il bagno: su quali opere è concessa l'aliquota IVA agevolata?

Possono godere di questo beneficio solo le più comuni spese di manodopera e di eventuale progettazione degli interventi mirati all'eliminazione delle barriere architettoniche. Sono pertanto esclusi dall'agevolazione il materiale e i prodotti finiti impiegati per la realizzazione di dette opere. Un esempio : un servizio igienico viene ristrutturato per renderlo accessibile a una persone in carrozzina. Sulle spese di manodopera e di progettazione si applica l'aliquota IVA al 4%, sulle spese di acquisto del materiale (piastrelle, igienici, vasca, ecc) si applica l'IVA al 10%.
La norma che disciplina l'IVA su questi aspetti, peraltro, non limita il beneficio ai soli disabili o ai loro familiari; ciò rende possibile l'accesso al beneficio anche ad altri soggetti (es. un condominio, una fabbrica, un ente locale).

Il fatto che le opere in questione siano effettivamente finalizzate all'eliminazione di barriere architettoniche deve risultare dal contratto o dalla relativa fattura (attenzione: nella fattura va citato il D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, punto 41 ter della tabella A - parte II.)

Nella mia abitazione ci sono alcuni gradini prima di arrivare all'ascensore: devo pertanto installare un servoscala. Posso usufruire dell'aliquota IVA agevolata?

Sì. In questo caso, tuttavia, l'agevolazione è valida solo nel caso siano le persone disabili o i loro familiari ad acquistare direttamente il prodotto.

Quali sono le disposizioni di legge per l'eliminazione delle barriere lungo marciapiedi, strade e spazi pubblici?

L'argomento è affrontato, negli aspetti generali, nel Decreto del Presidente della Repubblica n. 503 del 1996 (Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici) che rimanda, per quanto riguarda le prescrizioni tecniche, al Decreto Ministeriale n. 236 del 1989.

Riferendosi sia agli edifici e spazi pubblici di nuova costruzione, anche di carattere temporaneo, che a quelli esistenti (se sottoposti a ristrutturazione), il DPR 503/96 stabilisce che negli spazi pubblici e nelle opere di urbanizzazione a prevalente fruizione pedonale deve essere previsto almeno un percorso accessibile in grado di consentire, ove necessario anche con l'utilizzo di impianti di sollevamento, l'utilizzazione dei servizi, degli spazi e delle relazioni sociali anche alle persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale.

Quali sono, nel dettaglio, le principali prescrizioni?

Le caratteristiche prescritte, per quanto riguarda i marciapiedi e i percorsi pedonali adiacenti a spazi carrabili, sono le seguenti:

  • i percorsi devono presentare un andamento quanto più possibile semplice e regolare ed essere privi di strozzature, arredi e ostacoli che riducano la larghezza utile di passaggio o che possano causare infortuni.
  • La loro larghezza (almeno 90 cm.) deve essere tale da garantire il passaggio nonché, in punti non eccessivamente distanti fra loro (almeno ogni 10 m.) anche l'inversione di marcia da parte di una persona su sedia a ruote.
  • Qualsiasi cambio di direzione rispetto al percorso rettilineo deve avvenire in piano; ove sia indispensabile effettuare svolte ortogonali al verso di marcia, la zona interessata alla svolta, per almeno 1,70 m su ciascun lato a partire dal vertice più esterno, deve risultare in piano e priva di qualsiasi interruzione.
  • Quando un percorso pedonale sia adiacente a zone non pavimentate, è necessario prevedere un ciglio sopraelevato di 10 cm. differenziato, per materiale e per colore, dalla pavimentazione del percorso, percettibile acusticamente se percosso con il bastone. Ogni 10 m. deve essere interrotto da varchi che consentano l'accesso alle zone adiacenti.
  • Le eventuali variazioni di livello dei percorsi devono essere raccordate con lievi pendenze ovvero superate mediante rampe ed evidenziate con variazioni cromatiche.
  • La pendenza longitudinale non deve superare di norma il 5% . E' necessario prevedere un piano orizzontale di sosta, profondo almeno 1,5 m. ogni 15 metri di lunghezza del percorso (per pendenze superiori, ammesse in alcuni casi, tale lunghezza deve proporzionalmente ridursi, fino alla misura di 10 m. per una pendenza dell'8%).
  • La pendenza trasversale massima ammissibile è dell'1%.
  • Quando il percorso pedonale (o il marciapiede) si raccorda con il livello stradale o è interrotto da un passo carrabile, sono ammesse brevi rampe raccordate in maniera continua con il piano carrabile, di pendenza non superiore al 15%, per un dislivello massimo di 15 cm.
  • La pavimentazione deve essere antisdrucciolevole (cioè realizzata con materiali il cui coefficiente di attrito sia superiore a 0.40); inoltre gli elementi costituenti la pavimentazione devono presentare giunture inferiori a 5 mm, stilate con materiali durevoli, essere piani, con eventuali risalti di spessore non superiore a mm 2.; eventuali grigliati inseriti nella pavimentazione devono essere realizzati con maglie non attraversabili da una sfera di 2 cm di diametro, e devono comunque essere posti con gli elementi ortogonali al verso di marcia.
  • Gli attraversamenti pedonali nelle strade ad alto volume di traffico devono essere illuminati nelle ore notturne o di scarsa visibilità; il fondo stradale, in vicinanza dell'attraversamento pedonale, potrà essere differenziato mediante rugosità poste sul manto stradale al fine di segnalare la necessità di moderare la velocità.
  • Le piattaforme devono essere accessibili alle persone su sedia a rotelle.
  • Gli impianti semaforici devono essere dotati di avvisatori acustici che segnalano il tempo di via libera anche ai non vedenti e, ove necessario, di comandi manuali accessibili per stabilire tempi sufficienti all'attraversamento da parte di persone che si muovono lentamente.
  • Fino ad un'altezza minima di 2,10 m dal calpestio, non devono esistere ostacoli di nessun genere, quali tabelle segnaletiche o elementi sporgenti dai fabbricati, che possono essere causa di infortunio ad una persona in movimento.

Quali sono le caratteristiche di un servizio igienico accessibile a persone disabili?

Secondo l'attuale normativa (D.P.R. 503/96 per gli edifici, gli spazi e i servizi pubblici, e il D.M.236/89 per gli edifici privati e residenziali pubblici), nei servizi igienici devono essere garantite, con opportuni accorgimenti spaziali, le manovre di una sedia a ruote necessarie per l'utilizzazione degli apparecchi sanitari.
Devono quindi essere rispettate le seguenti indicazioni:

  • lo spazio necessario per l'accostamento e il trasferimento laterale dalla sedia a ruote alla tazza e al bidet (minimo 100 cm. misurati dall'asse dell'apparecchio sanitario), alla doccia, alla vasca da bagno (minimo 140 cm. lungo la vasca con profondità minima di 80 cm.), al lavatoio alla lavatrice;
  • lo spazio necessario per l'accostamento frontale della sedia a ruote al lavabo, (minimo 80 cm. misurati dal bordo anteriore del lavabo)
  • la dotazione di opportuni corrimano e di un campanello di emergenza posto in prossimità della tazza e della vasca.
  • Si deve dare preferenza a rubinetti con manovra a leva e, ove prevista, con l'erogazione dell'acqua calda regolabile mediante miscelatori termostatici, e a porte scorrevoli o che aprono verso l'esterno.
  • I lavabi devono avere il piano superiore posto a cm 80 dal calpestio ed essere sempre senza colonna con sifone preferibilmente del tipo accostato o incassato a parete;
  • I w.c. e i bidet preferibilmente sono del tipo sospeso, in particolare l'asse della tazza w.c. o del bidet deve essere posto ad una distanza minima di cm 40 dalla parete laterale, il bordo anteriore a cm 75-80 dalla parete posteriore e il piano superiore a 45-50 cm dal calpestio.
  • Qualora l'asse della tazza - w.c. o bidet sia distante più di 40 cm dalla parete, si deve prevedere, a cm 40 dall'asse dell'apparecchio sanitario un maniglione o corrimano per consentire il trasferimento.

Queste prescrizioni vanno applicate negli edifici di nuova costruzione e in quelli in fase di ristrutturazione edilizia.
Va sottolineato, in ogni caso, che l'attuale normativa in materia di accessibilità è caratterizzata da una impostazione "prestazionale", cioè da una flessibilità rispetto alle singole disposizioni, in modo da affrontare e risolvere gli innumerevoli casi specifici, attraverso la possibilità di inventare soluzioni spaziali e tecnologiche innovative, anche alternative rispetto a quelle contenute nel D.M. 236/89, purchè sia possibile dimostrare la equivalente o migliore qualità delle prestazioni ottenute.

I titolari di esercizi commerciali sono obbligati ad eliminare le barriere architettoniche?

Le norme di riferimento per edifici pubblici e privati sull'accessibilità sono il DPR 503/96 (per edifici e spazi pubblici) e la L. 13/89 (per edifici e spazi privati): entrambi fanno riferimento al Decreto attuativo del M.LL.PP. 236/89.
Queste norme prevedono che tutti gli edifici realizzati dopo il 1989 debbano essere privi di barriere architettoniche sulla base di una "Dichiarazione di Conformità" rilasciata dal progettista. La non veridicità della dichiarazione (cioè la realizzazione di spazi non accessibili) comporta pesanti sanzioni al progettista e al direttore dei lavori dell'opera.
Per quanto riguarda gli edifici precedenti la dichiarazione, e quindi la realizzazione di opere che rispondano ai criteri delle norme citate, è dovuta solo in caso di "Ristrutturazione edilizia": secondo la L 478/78 sono interventi di ristrutturazione edilizia, "quelli rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, la eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti".
Le opere per le quali valgono le norme per l'eliminazione delle barriere non sono quelle comunemente dette "ristrutturazioni", che invece ricadono nel gruppo delle manutenzioni ordinarie/straordinarie.
Non esiste quindi alcuna norma specifica che renda obbligatoria l'accessibilità ad un negozio a meno che questo non si trovi in un edificio realizzato dopo il 1989 o in uno che sia stato "ristrutturato" così come inteso nella L.478/78 (in questo caso si può sporgere denuncia).
Esistono comunque vari riferimenti normativi (dalla Costituzione alla Legge quadro sull'handicap L.104/92) che sanciscono la non discriminazione delle persone con disabilità e sulle quali, in alcuni casi, è stato possibile fare leva (ad esempio alcune Associazioni stanno chiedendo in vari Comuni di impedire il rilascio di nuove licenze di vendita a chi non garantisce una piena accessibilità, superando la normativa specifica).

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TEMA: SERVIZI SOCIALI

Ho bisogno di assistenza domiciliare. A chi devo presentare richiesta? E quale documentazione devo produrre?

Il servizio di assistenza domiciliare è volto a dare risposte assistenziali di tipo sociale al fine di garantire al cittadino autonomia di vita nella propria abitazione e nel proprio ambiente familiare, di prevenire e rimuovere situazioni di bisogno e di evitare per quanto più possibile la sua istituzionalizzazione. I Comuni offrono tramite i propri Servizi Sociali interventi volti a facilitare l'integrazione sociale e lavorativa delle persone con disabilità fisica, psichica o sensoriale. Le prestazioni erogate riguardano essenzialmente: igiene personale, socializzazione, attivita' di segretariato, supporto nella gestione domestica, appoggio alla famiglia, trasporti per visite sanitarie, pensione, assistenza negli orari di scuola, progetti individualizzati di inserimento lavorativo, intervento di sostegno psicologico, segretariato sociale (disbrigo pratiche, contatti con medici di base, prenotazione visite specialistiche). Sono destinatari del servizio persone parzialmente o totalmente non autosufficienti, persone che vivono in famiglie in gravi difficoltà, con figli conviventi e i soggetti disabili limitatamente a situazioni di bisogno certificate dalle competenti autorità sanitarie.
La domanda dovrà essere presentata alla circoscrizione competente territorialmente per il Comune di appartenenza, che provvederà a stilare un programma individualizzato, rispetto alle esigenze della singola persona.
L'erogazione del servizio è spesso legata al reddito del nucleo familiare. Per la sua determinazione generale, il Comune procederà alla verifica dei redditi ed alla conseguente modifica delle quote di compartecipazione alla spesa.

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